Il DL 18/2020 prevede che i casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro integrino infortunio sul lavoro e che l’Inail quindi riconosca la relativa tutela all’infortunato. Sul punto l’Inail è intervenuto con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020.
L’infortunio sul lavoro per contrazione di malattie infettive e parassitarie
L’art. 2 DPR 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) stabilisce che: “L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l’infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l’evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali”.
Specificando che è considerata infortunio sul lavoro anche l’infezione causata da un bacillo (il carbonchio), di fatto il legislatore ha aperto la tutela prestata dall’Inail anche alle malattie infettive e parassitarie.
In tali fattispecie denominate anche di “malattia-infortunio”, l’inquadramento di tali patologie come infortunio col riconoscimento della conseguente tutela da parte dell’Inail si fonda sulla equiparazione della causa virulenta alla causa violenta.
Questo principio peraltro si è affermato anche in giurisprudenza secondo cui nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbiotici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico, semprechè tale azione sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa (Cass., 8.4.2004, n. 6899).
L’Inail con circolare n. 74/1995 (riprendendo una precedente nota del 1993) ha confermato che le malattie infettive e parassitarie devono continuare ad essere trattate come infortuni sul lavoro ed ha ribadito le linee guida generali, basilari ed imprescindibili, da seguire indistintamente in tutti i casi di denunce di infezioni ossia:
- effettuare indagini di laboratorio specifiche per la patologia denunciata;
- accertare se il tipo di mansioni svolte dall’assicurato comporti l’effettivo rischio di contrarre la malattia;
- verificare la presenza o meno di identica infezione in colleghi di lavoro, o in persone assistite, o in animali contattati per motivi di lavoro;
- verificare la presenza o meno di identica infezione in familiari o animali domestici;
- svolgere indagini circa i tempi di comparsa delle infezioni di cui ai precedenti punti 3) e 4).
Tali linee guida valgono, a maggior ragione, per le malattie a trasmissione inapparente per le quali è impossibile stabilire il momento contagiante e, conseguentemente, più complicato accertare il nesso causale tra contrazione della malattia e svolgimento dell’attività lavorativa.
Infezione da coronavirus
L’art. 42, comma 2, DL 18/2020 stabilisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS – COV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela all’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro …”.
Con tale norma il legislatore, coerentemente con la disciplina vigente per le malattie infettive e parassitarie, annovera anche l’infezione da coronavirus, contratta in occasione di lavoro, tra le patologie trattate come infortunio.
L’Inail con circolare 13/2020, emessa dopo il DL 18/2020, ha ribadito che i destinatari di tale tutela sono tutti coloro per i quali sorge l’obbligo assicurativo Inail ossia, lavoratori dipendenti e assimilati in presenza dei requisiti soggettivi previsti dal DPR 1124/1965 e dal D. Lgs. 38/2000 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti e lavoratori dell’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali sull’obbligo assicurativo Inail.
Fatta questa generale premessa, l’Inail distingue tra lavoratori per i quali, in caso di contagio, opera una presunzione semplice e lavoratori per i quali tale presunzione non opera.
Secondo l’Inail opera la presunzione semplice dell’origine professionale della malattia infettiva:
1) per gli operatori sanitari, in ragione della elevatissima probabilità di venire a contatto col virus;
2) per una seconda categoria di lavoratori in condizione di elevato rischio di contagio per lo svolgimento di attività lavorative caratterizzate da un costante contatto col pubblico/utenza individuati – in via esemplificativa e non esaustiva – nelle seguenti figure:
- lavoratori che operano in front office o alla cassa;
- lavoratori addetti alle vendite / banconisti;
- personale non sanitario operante negli ospedali (mansioni tecniche, di supporto, pulizie, operatori del trasporto di infermi ecc.).
Le presunzioni semplici sono disciplinate dall’art. 2729 c.c. il quale stabilisce che “le presunzioni non stabilite dalla legge solo lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”.
A differenza della presunzione legale che è vincolante per il Giudice, la presunzione semplice è l’operazione logica attraverso la quale il Giudice da fatti diversi e dimostrati ritenuti inizi (gravi, precisi e concordanti) risale al fatto da provare.
La menzione da parte dell’Inail dell’operatività di presunzioni semplici per alcune categorie di lavoratori ritenuti più a rischio può valere come indicazione interna nel riconoscimento degli infortuni sul lavoro nei termini di ritenere assodata, per tali categorie di lavoratori, da parte dell’Inail stesso l’esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti dell’origine professionale del contagio.
Tale disposizione contenuta nella circolare però non esonera dalla necessità, in sede di eventuale contenzioso con l’Ente per disconoscimento dell’infortunio, di dimostrare la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti per ricorrere alla presunzione semplice da parte del lavoratore.
Nulla di nuovo, quindi, in tema probatorio, da quanto già affermato dalla giurisprudenza secondo cui “Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo – fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione. La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici” (Cass., 1.6.2000, n. 7306).
Sul punto nella circolare citata l’Inail conclude affermando che nei casi (evidentemente esclusi da quelli per i quali l’Ente fa operare la presunzione semplice) per i quali manchi in sede di accertamento medico – legale la prova di uno specifico episodio contaggiante o di indizi gravi, precisi e concordanti, l’accertamento medico – legale deve essere condotto secondo le regole generali, privilegiando essenzialmente gli elementi epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.
Ciò in quanto – precisa l’Ente – per i casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause del contagio e le modalità lavorative si presenti problematica.
Obbligo di certificazione per il lavoratore e di denuncia per il datore di lavoro
Come in qualsiasi altro caso di infortunio il lavoratore dovrà richiedere la certificazione medica.
Il suddetto certificato per i casi per i quali l’Inail non ritiene operante la presunzione semplice, dovrà riportare “le cause e le circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate”.
Ai fini della certificazione dell’avvenuto contagio l’Inail ritiene valida qualsiasi documentazione clinico – strumentale idonea ad attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio stesso.
I datori di lavoro assicurati all’Inail devono adempiere all’obbligo di effettuare, come per tutti i casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio come prevista dalla legge avendo particolare riguardo, nella compilazione della stessa, all’inserimento della data dell’evento, della data di abbandono del posto di lavoro e della data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio.
La tutela da parte dell’Inail decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro attestata da certificazione medica per avvenuto contagio oppure dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena per contagio da coronavirus anche se attestato successivamente all’inizio della quarantena stessa (la misura della quarantena, infatti, è prevista dal DL 6/2020, art. 1, comma 2, lettera h) per gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva).