DL 34/2020 «Decreto Legge Rilancio»: misure urgenti di sostegno alla salute, al lavoro, all’economia e alle politiche sociali per l’emergenza COVID-19.

Contratto di lavoro

Dopo il DL 18/2020 c.d. «Cura Italia» convertito con Legge 27/2020, il 19 maggio 2020 è stato emanato un nuovo DL c.d. «Decreto Legge Rilancio» col quale il Governo amplia le misure di sostegno economico alle imprese, alle famiglie, e ai lavoratori, in parte, intervenendo e modificando la disciplina della Legge 27/2020 da poco emanata e, in parte, introducendo nuove misure. Di seguito le misure che più attengono i rapporti di lavoro e le misure a sostegno del reddito dei lavoratori subordinati e autonomi.

Sovvenzioni per il pagamento dei salari per evitare licenziamenti durante la pandemia (art. 60)

Il DL prevede che le Regioni, le Province Autonome, gli altri Enti territoriali e le Camere di commercio possano, attingendo alle proprie risorse, adottare aiuti – ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID-19” – per contribuire ai costi salariali delle imprese e dei lavoratori autonomi (compresi costi contributivi e assistenziali a carico azienda) al fine di evitare licenziamenti durante la pandemia.

Detti aiuti sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia.

Tale sovvenzione per il pagamento dei salari è concessa:

  • per non più di 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto oppure dalla data di inizio della imputabilità della sovvenzione se anteriore (al massimo dall’1.2.2020);
  • per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o riduzione dell’attività aziendale a causa del covid-19;
  • a condizione che durante tutto il periodo di durata dell’aiuto il personale che ne beneficia svolga in modo continuativo l’attività lavorativa.

Detta sovvenzione per il pagamento dei salari non supera l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro).

Tali aiuti non possono consistere in trattamenti di integrazione salariale.

Cigo e assegno ordinario causale covid-19 (art. 68 modifica l’art. 19 DL 18/2020)

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza covid-19 posso presentare domanda di cigo o di assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per una durata massima di:

  • 9 settimane in periodi dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
  • ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano integralmente fruito il periodo precedentemente concesso fino al massino di 9 settimane.
  • eventuale ulteriore periodo massimo di 4 settimane di cigo o assegno ordinario per periodi dall’1.9.2020 al 31.10.2020 fruibili nei limiti previsti dall’art. 22–ter introdotto nel DL 18/2020 dall’art. 71 DL 34/2020 (ossia nell’ambito del rifinanziamento delle integrazioni salariali e secondo le modalità che saranno stabilite con decreto dal Ministro del lavoro).

I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, possono fruire delle 4 settimane anche per periodi antecedenti l’1.9.2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo di integrazione salariale precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9+5).

Le 9 settimane originarie di cigo e assegno ordinario sono incrementate di altre 5 settimane sempre per periodi dal 23.2.2020 al 31.8.2020 ma tale incremento è riconosciuto solo alle aziende che abbiano già integralmente fruito delle 9 settimane precedentemente concesse. Sono poi riconosciute altre 4 settimane da fruire nel periodo dall’1.9.2020 al 31.10.2020 ma secondo le modalità previste dall’art. 22-ter (ossia nei limiti del rifinanziamento delle integrazioni salariali).

Ai beneficiari di assegno ordinario spetta l’assegno per il nucleo familiare alle medesime condizioni previste per i lavoratori impiegati ad orario normale.

Il DL reintroduce l’obbligo di consultazione sindacale, anche in via telematica, reinserendo la frase “fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva” (obbligo questo che era stato espunto dalla Legge di conversione 27/2020).

Muta anche il termine di presentazione della domanda.

La domanda di cigo o assegno ordinario deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (non più entro il quarto mese successivo all’inizio del periodo di sospensione).

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine di cui sopra, il trattamento di integrazione salariale non potrà essere erogato per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (comma 2-bis dell’art. 19 DL 18/2020 di nuova introduzione).

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020 è il 31.5.2020.

Per tutte le domande presentate dopo il 31.5.2020 si applica la regola del comma 2-bis (previsione questa contenuta nel comma 2-ter sempre dell’art. 19 DL 18/2020).

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili al covid-19 è concesso per un massimo di 90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31.12.2020 (quindi, in deroga al periodo massimo di 90 giorni nell’anno previsto, in regime ordinario, dall’art. 8 Legge 457/1972) e non sono computati ai fini delle successive richieste.

Le integrazioni salariali CISOA con causale «COVID-19» sono concesse dalla sede Inps territorialmente competente e la domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

Per le domande CISOA riferite a periodi di sospensione tra il 23.2.2020 e il 30.4.2020 il termine di presentazione è il 31.5.2020.

Per i lavoratori dipendenti da aziende del settore agricolo ai quali non si applica il trattamento di integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di cassa integrazione salariale in deroga di cui all’art. 22 DL 18/2020 come convertito.

I Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 D. Lgs. 148/2015 erogano l’assegno ordinario con le medesime modalità previste dall’art. 68 del DL.

I lavoratori destinatari di tutte le misure di cui sopra devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

Cigo per le aziende che si trovano già in cigs (art. 69 modifica l’art. 20 DL 18/2020)

Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione di trattamento ordinario ai sensi dell’art. 19 per una per una durata massima di:

  • 9 settimane in periodi dal 23.2.2020 al 31.8.2020;
  • ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano integralmente fruito il periodo precedentemente concesso;
  • eventuale ulteriore periodo massimo di 4 settimane di cigo per periodi dall’1.9.2020 al 31.10.2020 fruibili ai sensi dell’art. 22–ter.

Anche le aziende che hanno già in corso una cigs possono accedere alla cigo causale covid-19 con un incremento delle settimane pari a quello previsto dall’art. 19 come modificato.

Cassa in deroga (art. 70 modifica art. 22 DL 18/2020)

La cassa in deroga è riconosciuta per una durata massima di 9 settimane per il periodo dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato un periodo di 9 settimane.

Tali ulteriori 5 settimane sono riconosciute con le modalità di cui all’art. 22-ter.

È, inoltre, riconosciuto un ulteriore periodo di 4 settimane per periodi dal 1.9.2020 al 31.10.2020 fruibili sempre ai sensi dell’art. 22-ter.

I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi di divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, possono fruire delle 4 settimane anche per periodi antecedenti l’1.9.2020 a condizione che abbiano interamente fruito il periodo di integrazione salariale precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9+5).

Dietro-front sulla limitazione della necessità dell’accordo quadro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che torna ad essere richiesto per tutti, con la sola eccezione dei datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti (viene meno, quindi, l’esclusione dell’accordo quadro introdotta dalla Legge 27/2020 per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza).

Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro il 20 di ogni mese successivo a quelle in cui è collocato il periodo di integrazione salariale.

Esclusivamente per i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province autonome il trattamento di cassa in deroga può anche essere concesso con le modalità di cui all’art. 7 D. Lgs. 148/2015 (anticipazione da parte dell’impresa, rimborsato poi dall’Inps).

Ulteriori modifiche in materia di integrazioni salariali (art. 71 inserisce l’art. 22-ter nel DL 18/2020 rubricato “Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali”)

È istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro.

Tali risorse possono essere trasferite all’Inps e ai Fondi di solidarietà bilaterali e ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (artt. 26 e 27 D. Lgs. 148/2015) per il rifinanziamento di cigo, assegno ordinario e cassa in deroga con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31.8.2020, prevedendo eventualmente:

  • l’estensione del periodo massimo di durata della cassa in deroga;
  • un massimo di 4 settimane fruibili per periodi dall’1.9.2020 al 31.10.2020 limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente fruito di 14 settimane (9+5) di cigo e assegno ordinario (artt. 19 – 21) e per i trattamenti di cassa in deroga (art. 22).

Cassa in deroga «Emergenza Covid-19» concessa dall’Inps (art. 71 inserisce l’art. 22-quater nel DL 18/2020)

I trattamenti di cassa in deroga (art. 22 DL 18/2020) per periodi successivi alle 9 settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro il cui accoglimento è subordinato alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.

I datori di lavoro inviano la domanda telematicamente con la lista dei lavoratori beneficiari all’Inps indicando le ore di sospensione per ciascun lavoratore e per tutto il periodo autorizzato.

L’Inps provvede all’erogazione delle prestazioni previa verifica – anche in via prospettica – dei limiti di spesa.

La domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa alla sede Inps territorialmente competente:

  • decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del presente DL;
  • una volta decorsi 30 giorni dal decreto, entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività.

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio della sospensione o riduzione assieme ai dati essenziali per il calcolo dell’erogazione di una anticipazione ai lavoratori secondo le modalità stabilite dall’Inps.

L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione del pagamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo.

A seguito della trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.

Il datore di lavoro invia, in ogni caso, all’Inps tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale secondo le modalità stabilite dall’Ente, entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione.

Per le domande dei datori di lavoro che richiedono il pagamento diretto della prestazione relativa a periodi iniziati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni competenti, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni entro 20 giorni dall’entrata in vigore del presente DL.

Le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo tra i differenti soggetti preposti al riconoscimento della cassa in deroga sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del DL.

Tale trattamento è previsto limitatamente ai lavoratori già in forza al 25.3.2020.

Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cigo e assegno ordinario (art. 71 inserisce l’art. 22-quinquies nel DL 18/2020)

Le richieste di pagamento diretto della integrazione salariale previste dagli artt. da 19 a 21 DL 18/2020 presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del DL sono disciplinare dall’art. 22-ter, comma 3, quindi devono essere trasmesse alla sede Inps territorialmente competente entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.

Congedi per i dipendenti (art. 75 modifica artt. 23 e 25 DL 18/2020)

Per il 2020, i congedi per i dipendenti del settore privato indennizzati al 50% della retribuzione (calcolata secondo le modalità già stabilite dal DL 18/2020) e fruibili dal 5 marzo 2020 per effetto della sospensione dei servizi educativi e per i figli di età non superiore a 12 anni passano da 15 a 30 giorni e possono essere fruiti per un periodo continuativo o frazionato dal 5 marzo al 31 luglio.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità, né contribuzione figurativa ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

Anche tale diritto è subordinato (così come i congedi retribuiti al 50%) alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore:

  • beneficiario di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es. cig o NASpI);
  • non lavoratore.

In alternativa ai congedi indennizzati (per i genitori con figli fino a 12 anni) di cui sopra rimane la possibilità di optare per uno o più bonus per l’importo massimo complessivo di 1.200 euro (prima era di 600 euro).

Tra le opzioni, oltre bonus baby sitting si aggiunge – come ulteriore alternativa – l’erogazione diretta al richiedente del bonus per l’iscrizione (comprovata) ai seguenti servizi:

  • centri estivi;
  • servizi integrativi per l’infanzia di cui all’art. 2 D. Lgs. 65/2017 (sistema integrato di educazione e di istruzione dell’infanzia);
  • servizi socio-educativi territoriali;
  • centri con funzione educativa e ricreativa;
  • servizi ricreativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus per i servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con il bonus asilo nido di cui all’art. 1, comma 355, Legge 232/2016 (bonus previsto per i nati a decorrere dall’1.1.2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche).

Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (categorie dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari), nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per esigenze connesse all’emergenza covid-19, il bonus per il servizio di baby sitting passa da 1.000 a 2.000 euro.

Estensione numero permessi Legge 104/1992 (art. 73 modifica art. 24 DL 18/2020)

All’incremento dei giorni di permesso ai sensi della Legge 104/1992 (permesso per assistenza di persona in condizione di grave disabilità quale coniuge, parente o affine entro i gradi previsti dall’art. 3, comma 33) pari a 12 giorni da fruire nei mesi di marzo e aprile si aggiungono ulteriori 12 giornate fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 (sempre in aggiunta ai 3 giorni per mese previsti, in condizioni ordinarie, dall’art. 33, comma 3, Legge 104/1992).

Sorveglianza attiva (art. 74 modifica l’art. 26)

Per i lavoratori pubblici e privati in possesso di:

  • riconoscimento di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge 104/1992;
  • di certificazione attestante una condizione di rischio per immunodepressione o da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita;

il periodo di assenza dal servizio fino al 31 luglio (non più fino al 30 aprile) è equiparato al ricovero ospedaliero.

Divieto di cumulo tra indennità (art. 75 modifica l’art. 31 DL 18/2020)

Le indennità per: – professionisti e collaboratori coordinati e continuativi; lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale Ago; – lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; – lavoratori del settore agricolo; – lavoratori dello spettacolo; – lavoratori dipendenti o autonomi con accesso al Fondo per il reddito di ultima istanza; continuano ad essere incumulabili tra loro ma ciascuna si esse è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge 222/1984 (Legge di revisione della disciplina della invalidità pensionabile).

Fondo reddito di ultima istanza a favore dei danneggiati da covid-19 (art. 78 modifica l’art. 44 DL 18/2020)

Ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato e di previdenza obbligatoria l’indennità di 600 euro già prevista per il mese di marzo è riconosciuta anche per i mesi di aprile e maggio 2020.

Al momento della presentazione della domanda i beneficiari non devono essere:

  • titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • titolari di pensione.

Divieto di licenziamenti collettivi e individuali per gmo (art. 80 modifica l’art. 46 DL 18/2020)

Dal 17 marzo e per 5 mesi (non più per 60 giorni):

  • è precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (di cui agli artt. 4, 5 e 24 Legge 223/1991);
  • sono sospese le procedure di licenziamento collettivo già avviate successivamente il 23 febbraio e pendenti al 17 marzo;
  • è precluso il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo;
  • sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 Legge 604/1966.

Il DL aggiunge all’art. 46 Legge 27/2020 il comma 1bis secondo cui, il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 abbia proceduto a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 Legge 604/1966 può, in deroga a quanto previsto dall’art. 18, comma 10, Legge 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta di trattamento di cigo, assegno ordinario o cassa in deroga (artt. 19 – 22 DL 18/2020) dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità e senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

La deroga all’art. 18, comma 10, Legge 300/1970 implica che il datore di lavoro che intenda revocare il licenziamento intimato non sia soggetto né al termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro medesimo della impugnazione del licenziamento, né all’obbligo di corrispondere le retribuzioni dall’efficacia del licenziamento alla revoca (essendo, appunto, tale periodo coperto dalle misure di integrazione salariale). Dal riferimento all’art. 18, comma 10, Legge 300/1970 nonché dalla disposizione secondo cui “il rapporto di lavoro si intende ripristinato” se ne deduce che l’efficacia della revoca non è subordinata all’accettazione del lavoratore.

Il reddito di emergenza (art. 82)

Il reddito di emergenza o REM è una misura di nuova introduzione, efficace a decorrere da maggio 2020, quale misura di sostegno al reddito delle famiglie in conseguenza dell’emergenza covid-19. Tale reddito è riconosciuto previa domanda da presentare entro la fine di giugno 2020 ed è erogato in due quote di pari importo.

Il REM è riconosciuto ai nuclei familiari che al momento della domanda e per le mensilità di beneficio dello stesso siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia del componente della famiglia che richiede il beneficio;
  • un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore alla soglia massima del beneficio stesso;
  • valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore alla soglia 10.000, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente familiare successivo al primo e fino ad una soglia massima di 20.000 euro. Detto massimale è incrementato di ulteriori 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definiti come ai fini ISEE);
  • un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore a 15.000 euro.

Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che:

  • percepiscono o hanno percepito le indennità previste dal DL 18/2020, convertito nella Legge 27/2020 (autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, autonomi iscritti ad una delle gestioni Ago, lavoratori del turismo e dello spettacolo nonché soggetti percettori di indennità dal Fondo per il reddito di ultima istanza) o una delle indennità di cui agli artt. 84 e 85 del nuovo DL 34/2020;
  • siano titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore all’ammontare del REM stesso;
  • siano percettori del reddito di cittadinanza.

Il REM è erogato in 2 quote e ciascuna quota è determinata in un ammontare pari a 400 euro mensili moltiplicato per il parametro utilizzato per il reddito di cittadinanza (detto parametro è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età) ma, ai fini del REM, tale parametro raggiunge il valore massimo di 2, corrispondente a 800 euro, o di 2,1 se nel nucleo familiare sono presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).

Non si computano del nucleo familiare i componenti in stato detentivo (per la durata della pena) e i componenti ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.

Il REM è richiesto utilizzando un modello di domanda predisposto dall’Inps che sarà presentata secondo le modalità stabilite dall’istituto.

Nel caso in cui, a seguito di verifiche o controlli, si accerti il mancato possesso dei requisiti per il diritto al REM, detto beneficio è revocato e quanto percepito indebitamente dovrà esser restituito.

Sorveglianza sanitaria (art. 83)

Ferma restando la sorveglianza sanitaria ordinaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008), i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio in ragione dell’età o della condizione di rischio per immunodepressione, anche da patologia covid-19 o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono determinare un rischio maggiore.

Per i datori di lavoro non obbligati a nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta – su iniziativa del datore di lavoro – ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono coi propri medici del lavoro.

L’inidoneità alla mansione accertata nel contesto degli accertamenti del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (Si presume, quindi, che si tratti sempre di inidoneità temporanea alla mansione alla luce dell’emergenza covid-19).

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza covid-19 (art. 84)

Ai soggetti titolari di partita iva o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa al 23 febbraio di cui all’art. 27 DL 18/2020 l’indennità di 600 euro erogata per il mese di marzo è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva alla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuta una indennità per il mese di maggio di 1.000 euro in presenza dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla gestione separata Inps Legge 335/1995;
  • non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre del 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa ed è pari alla differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e per l’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento).

Il soggetto interessato presenta la domanda autocertificando i requisiti di cui sopra all’Inps (il quale comunicherà i dati autocertificati alla Agenzia delle entrate la quale ne verificherà la corrispondenza al vero).

Ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è riconosciuta una indennità per il mese di maggio di 1.000 euro in presenza dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla gestione separata Inps Legge 335/1995;
  • non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
  • che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago di cui all’art. 28 DL 18/2020, l’indennità di 600 euro erogata per il mese di marzo è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali di cui all’art. 29 DL 18/2020 l’indennità di 600 euro erogata per il mese di marzo è erogata anche per il mese di aprile. Detta indennità è erogata anche ai lavoratori in somministrazione impiegati presso le imprese utilizzatrici del settore del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dall’1.1.2019 al 17.3.2020 e che – alla data di entrata in vigore del DL – non siano titolari, né di pensione, né di contratto di lavoro dipendente, né di NASpI, cui si aggiunge anche l’indennità di 1.000 euro per il mese di maggio.

Ai dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo dall’1.1.2019 al 17.3.2020, non titolari – alla data di entrata in vigore del presente DL – né di pensione, né di lavoro dipendente, né di NASpI, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio di 1.000 euro.

Agli operai agricoli a tempo determinato beneficiari dell’indennità di cui all’art. 30 DL 18/2020 (indennità di 600 euro per il mese di marzo) è erogata una indennità di 500 euro per il mese di aprile 2020.

È riconosciuta una indennità per i mesi di aprile e maggio 2020 di 600 euro per mese ai lavoratori dipendenti e autonomi che a causa dell’emergenza covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il loro rapporto nel periodo dall’1.1.2019 al 31.1.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo 1.2019 – 31.1.2020;
  • lavoratori autonomi senza partita iva, non iscritti a forme di previdenza obbligatorie e iscritti alla gestione separata Inps, che nel periodo 1.2019 – 23.2.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all’art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere al 23 febbraio 2020;
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito nel 2019 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro, titolari di partita iva e iscritti alla gestione separata Inps alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tali soggetti al momento di presentazione della domanda non devono essere titolari né di pensione, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal lavoro intermittente.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo è riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio di 600 euro per ciascun mese, in presenza delle seguenti condizioni:

  • almeno 15 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 a detto fondo, con reddito non superiore a 35.000 euro e non titolari di pensione;
  • almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 cui deriva un reddito inferiore a 35.000 euro;
  • non titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione alla data di entrata in vigore del DL.

Tutte le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef e sono erogate dall’Inps in una unica soluzione, previa domanda dell’interessato.

Se i lavoratori di cui al presente articolo appartengono ad un nucleo familiare percettore del reddito di cittadinanza di ammontare inferiore a quello delle indennità di cui sopra, in luogo del versamento della indennità verrà integrato il reddito di cittadinanza fino all’ammontare della indennità dovuta per ciascun mese.

Decorsi 15 giorni dalla entrata in vigore del presente DL si decade dalla possibilità di richiedere le indennità di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 DL 18/2020 relativa al mese di marzo 2020.

Indennità per lavoratori domestici (art. 85)

Ai lavoratori domestici che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro di lavoro per la durata complessiva non superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 una indennità di 500 euro per ciascun mese.

Dette indennità sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici:

  • non siano conviventi col datore di lavoro;
  • non siano titolari di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Tale indennità per i lavoratori domestici non è cumulabile con alcuna delle altre indennità previste dal DL 18/2020, né con l’indennità prevista dall’art. 84, né col REM, né con il reddito di cittadinanza il cui ammontare sia pari o superiore a quello dell’indennità in esame.

Laddove il lavoratore domestico appartenga ad un nucleo familiare già percettore di reddito di cittadinanza il cui ammontare mensile sia inferiore alle indennità, il reddito di cittadinanza sarà integrato fino all’ammontare della indennità per ciascuna delle due mensilità.

Tale indennità è erogata dall’Inps in un’unica soluzione.

Lavoro agile (art. 90)

Fino alla cessazione dello stato di emergenza da covid-19 (quindi, stando alla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, fino al 30.7.2020), i genitori di lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della mansione.

Tale diritto è condizionato all’assenza nel nucleo familiare di:

  • altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es. integrazione salariale o NASpI);
  • altro genitore non lavoratore.

Per tutto il periodo di emergenza, i datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione in lavoro agile.

Disposizioni in materia di NASpI e DIS-COLL (art. 92)

Le prestazioni di NASpI e DIS-COLL con scadenza nel periodo compreso tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dalla scadenza a condizione che il percettore non sia beneficiario di una delle indennità previste dal DL 18/2020, dagli artt. 84 e 85 del nuovo DL 32/2020 (ulteriori indennità rispetto a quelle del DL 18/2020 e l’indennità per i lavoratori dimestici).

L’importo previsto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari a quello dell’ultima mensilità spettante secondo la scadenza ordinaria.

Proroga o rinnovo di contatti a termine (art. 93)

In deroga all’art. 21 D. Lgs. 81/2015 (che disciplina le proroghe e i rinnovi) è possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 23.2.2020 fino al 30.8.2020 anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, lettere a) e b) (ossia le causali introdotte dal decreto c.d. dignità).

Promozione del lavoro agricolo (art. 94)

Possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine di massimo 30 giorni rinnovabili per ulteriori 30 e nel limite di 2.000 euro nel 2020, senza perdere i benefici di cui sono titolari, i percettori di:

  • ammortizzatori sociali limitatamente al periodo di sospensione a 0 ore della prestazione;
  • NASpI e di DIS-COLL;
  • reddito di cittadinanza.

Il percettore del reddito di cittadinanza, inoltre, è dispensato dalla comunicazione relativa ai redditi percepiti in forza di tali contratti.

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