L’assunzione di un lavoratore altamente qualificato cittadino di Stato terzo.

Contratto di lavoro

L’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi è consentito – al di fuori delle quote stabilite col “decreto flussi”, di cui all’art. 3, comma 4, TUI (D. Lgs. 286/1998) – agli stranieri altamente qualificati che intendono svolgere attività lavorativa retribuita per conto di una persona fisica o giuridica. In presenza dei requisiti richiesti e all’esito positivo della procedura al cittadino di paese terzo sarà rilasciata la Carta blu UE. La disciplina del rilascio di tale titolo di soggiorno è essenzialmente contenuta nell’art. 27-quater, TUI.

Chi può beneficiare di tale modalità di accesso in uno Stato membro

Per essere cittadini di paese terzo lavoratori altamente qualificati occorre possedere:

a) titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale (diploma universitario);

e

qualifica professionale superiore rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia [livello 1: legislatori, imprenditori e alta dirigenza; livello 2: professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; livello 3: professioni tecniche];

Con riferimento al requisito della qualifica professionale la Circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Lavoro e Politiche Sociali del 17 marzo 2014 ha precisato che la qualifica professionale è svincolata dal possesso del titolo di istruzione superiore sicché “non sarà (…) più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà, pertanto sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la competente Rappresentanza Diplomatica Italiana del Paese di residenza dello straniero.

Il titolo di studio di durata triennale deve essere tradotto e asseverato dall’Autorità diplomatica consolare italiana nel Paese di origine.

o

b) i requisiti previsti dal D. Lgs. n. 206/2007 emanato in “Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania” per l’esercizio delle professioni regolamentate (professioni per le quali è previsto l’iscrizione ad albi o registri). In questo caso è richiesto:

  • il riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
  • la dichiarazione di valore del titolo di studio estero rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana.

L’ingresso e il soggiorno da parte di cittadini di paesi terzi in qualità lavoratori altamente qualificati si applica agli stranieri in possesso dei requisiti di cui sopra (descritti al comma 1) anche se soggiornanti in un altro Stato membro (quindi sicuramente a coloro che sono soggiornanti nel proprio paese d’origine).

Procedura

Il datore di lavoro interessato ad assumere un cittadino di Paese terzo altamente qualificato deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo. La presentazione della domanda ed il rilascio del nulla osta e del titolo di soggiorno è soggetta alla disciplina generale (prevista per la generalità dei cittadini di Paesi terzi) di cui all’art. 22 TUI salve le disposizioni speciali per la peculiare fattispecie in oggetto.

Va detto che il richiamo dell’art. 22 TUI determina l’applicazione anche all’ipotesi in cui il datore di lavoro intenda assumere un lavoratore altamente qualificato dell’art. 22, comma 2, secondo cui il datore di lavoro può presentare richiesta nominativa di nulla osta al lavoro “previa verifica, presso il centro per l’impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata”. Ciò significa che l’azienda intenzionata ad assumere un lavoratore altamente qualificato dovrà formalizzare al Centro per l’Impiego competente l’offerta di lavoro che specifichi la figura professionale richiesta e le mansioni che dovrebbe svolgere il lavoro altamente qualificato. In caso di esito negativo il datore di lavoro potrà presentare la richiesta di nulla osta per un lavoratore identificato.

Nella richiesta di nulla osta il datore di lavoro – pena il rigetto della stessa – deve indicare:

  1. la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore (come prevista dall’art. 27-quater, comma 1, lettera a). La proposta di contratto di lavoro deve – coerentemente – avere ad oggetto lo svolgimento di una attività lavorativa riconducibile alle figure professionali rientranti nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011;
  2. il titolo di istruzione e la qualifica professionale superiore posseduti dallo straniero (sempre come indicati dall’art. 27-quater, comma 1, lettera a);
  3. l’importo della retribuzione annua lorda come risultante dal contratto di lavoro o dall’offerta vincolante che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 24.789,93 pari a € 8.263,31 x 3).

Entro 90 giorni lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta oppure comunica allo stesso il rigetto della domanda.

Una volta rilasciato il nulla osta il lavoratore deve recarsi presso l’Autorità consolare del Paese di origine per chiedere il visto di ingresso per entrare in Italia.

Una volta giunto in Italia, entro 8 giorni lavorativi, il lavoratore altamente qualificato e il datore di lavoro procedono alla sottoscrizione presso lo sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo lo svolgimento della prestazione lavorativa, del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all’art. 5-bis, TUI. Il lavoratore, inoltre, deve presentare la domanda di rilascio della Carta blu UE.

Il datore di lavoro deve provvedere alla comunicazione agli enti della instaurazione del rapporto di lavoro (D.L. n. 510/1996, art. 9-bis, comma 2).

All’esito della procedura il Questore rilascia al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato allo svolgimento dell’attività lavorativa un permesso di soggiorno recante la dicitura “Carta blu UE”.

Il titolare di Carta blu UE, nei primi due anni di occupazione in Italia, deve esercitare esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissibilità del suddetto permesso di soggiorno di cui l’art. 27-quater, comma, 1, TUI e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE (i cambiamenti di datore di lavoro nei primi due anni sono soggetti alla preliminare autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente).

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