Se il lavoratore viene condannato per un reato commesso prima dell’instaurazione del contratto di lavoro.

Licenziamento

Recentemente la Corte di cassazione (sentenza n. 3076/2020) ha ribadito i principi di diritto operanti nel caso di sentenza di condanna del lavoratore intervenuta in corso di rapporto ma per una condotta posta in essere prima dell’instaurazione del contratto di lavoro e, pertanto, estranea allo stesso.

Principi di diritto sanciti dalla Corte di cassazione.

  1. Solo una condotta posta in essere nel corso del rapporto di lavoro può integrare una responsabilità disciplinare e, quindi, una ipotetica violazione sanzionabile ex art. 2106 c.c. (in assenza di rapporto di lavoro, infatti, gli obblighi di fedeltà e diligenza di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c. nemmeno si configurano).
  2. Una condotta costituente reato può integrare una giusta causa di licenziamento anche se posta in essere prima della instaurazione del rapporto di lavoro se sia stata accertata con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta in corso di rapporto e si riveli – attraverso una verifica da effettuare sia in astratto, sia in concreto – incompatibile con la permanenza del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro.

Decisione della Corte di cassazione.

Rammentati tali principi la Corte ha precisato che la tutela reintegratoria (art. 18, comma 4, Legge 300/1970) si applica oltre che nelle ipotesi di assenza ontologica del fatto anche nella ipotesi di fatto sussistente ma privo di illiceità.

La Corte di merito avrebbe dovuto valutare se il fatto addebitato al lavoratore – certamente sussistente nella sua materialità – presentasse o meno i caratteri della illiceità e, dunque, se privo dei caratteri di illiceità sia da ritenersi insussistente con applicazione della tutela reintegratoria attenuata, oppure se in presenza di detti caratteri sia sanzionabile con la tutela indennitaria.

Chiarito questo ha rammentato che nel caso di specie (reato commesso prima dell’instaurazione del contratto di lavoro) l’illiceità del fatto (non potendo essere rapportata alla responsabilità disciplinare, non configurandosi gli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.) deve essere parametrata alla rilevanza giuridica che il comportamento del soggetto può rivestire alla luce “del disvalore sociale oggettivo del fatto commesso nel contesto del mondo dell’azienda”.

Diversamente, ogni reato commesso prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro e accertato con sentenza defintiva in corso di rapporto sarebbe idoneo a giustificare un licenziamento.

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