Al fine di sostenere i lavoratori sospesi con trattamento di integrazione salariale pagato direttamente dall’Inps, il 30 marzo 2020 tra le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e l’Associazione Bancaria Italiana è stata sottoscritta una convenzione che prevede la possibilità delle banche aderenti alla stessa di erogare un finanziamento ai suddetti lavoratori per fronteggiare il periodo tra l’inizio della sospensione dal lavoro e l’effettivo pagamento dell’ammortizzatore sociale da parte dell’Ente previdenziale.
Quando l’ammortizzatore sociale è pagato ai lavoratori direttamente dall’Inps
In condizioni normali il trattamento di cassa integrazione ordinaria e l’importo dell’assegno ordinario sono anticipati al lavoratore sospeso a zero ore o ad orario ridotto dal datore di lavoro il quale provvede poi a conguagliare quanto versato per conto dell’Inps con i debiti verso tale Istituto.
Sul punto del pagamento del trattamento, la circolare Inps 47/2020 ha precisato che “rimane inalterata la possibilità dell’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via eccezionale, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa”.
Quanto all’assegno ordinario concesso (al posto dell’assegno di solidarietà), limitatamente nel 2020 per il periodo di 9 settimane, anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 lavoratori, lo stesso può essere erogato con la modalità di pagamento diretto dell’Inps su istanza del datore di lavoro (art. 19 DL 18/2020).
Quanto alla cassa integrazione in deroga, la stessa è erogata esclusivamente con le modalità di pagamento diretto dell’Inps.
La convenzione con ABI in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito
L’Inps dopo aver ricevuto la domanda dal datore di lavoro con richiesta di pagamento diretto, la istruisce e se la approva emette l’autorizzazione al pagamento diretto, non esiste un termine per tale adempimento. Nel frattempo il datore di lavoro rimane in attesa e quando riceverà l’esito della domanda e l’autorizzazione al pagamento diretto dovrà comunicare all’Inps (con apposito modello denominato SR41), i dati anagrafici del lavoratore, il numero delle ore da integrare e il codice IBAN dello stesso ai fini dell’accredito del trattamento.
Non sono però noti i tempi entro i quali l’Inps effettuerà tali adempimenti, verosimilmente essi dipenderanno dal numero delle domande inviate che non saranno poche.
Posto, quindi, che l’Inps provvede al pagamento dell’integrazione salariale dopo l’approvazione della domanda presentata dal datore di lavoro è evidente che il problema per il lavoratori si pone nel caso di pagamento diretto da parte dell’Ente previdenziale con riferimento al periodo di tempo intercorrente tra l’inizio della sospensione o riduzione del lavoro e la data dell’effettivo pagamento.
Per dare una risposta a tale problematica il 31 marzo 2020 è stata sottoscritta tra le Parti Sociali (associazioni di categoria del datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori) e l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) una convenzione per sostenere il reddito dei lavoratori sospesi per eventi riconducibili all’emergenza in corso.
Beneficiano di tale convenzione i lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di integrazione salariale di cui dagli artt. da 19 a 22 DL 18/2020 (quindi, cigo, assegno ordinario erogato dal FIS e cigd) dipendenti di datori di lavoro che, in attesa del provvedimenti di autorizzazione dell’Inps, abbiano sospeso gli stessi a zero ore ed abbiamo richiesto il pagamento diretto da parte dell’Ente previdenziale (le Parti si impegnano invece a definire delle modalità operative per estendere l’anticipazione anche ai lavoratori sospesi con assegno ordinario erogato dagli altri fondi di solidarietà, sempre ove ne sia richiesto il pagamento diretto).
Tale convenzione prevede quanto segue:
- di essere aperta alla applicazione da parte di tutte le banche che intendono aderirvi (quindi, astrattamente, vi potrebbero anche essere istituti di credito non aderenti);
- l’anticipazione del trattamento spettante al lavoratore avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito se richiesto dalla banca (quindi la banca aderente alla convenzione potrebbe concedere il credito al lavoratore solo se intestatario di conto corrente presso essa stessa);
- nel caso in cui sia richiesta l’apertura di un conto corrente, le banche dovranno adottare condizioni di massimo favore al fine – vista la valenza sociale dell’iniziativa – di non gravare il lavoratore di ulteriori costi;
- il credito concesso può essere pari all’importo forfettario massimo di € 1.400 per 9 settimane di sospensione a zero ore; tale importo massimo, quindi, andrà riproporzionato sia in caso di durata inferiore della sospensione a zero ore, sia in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (e, si ritiene, anche nel caso in cui la sospensione non sia a zero ore ma ad esempio una riduzione dell’orario di lavoro, paragonabile a un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale);
- la suddetta apertura di credito cesserà col versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale o comunque trascorsi 7 mesi senza che sia intervenuto tale pagamento;
- i lavoratori potenziali beneficiari devono presentare apposita domanda ad una delle banche aderenti alla convenzione corredata della documentazione richiesta e secondo le procedure in uso presso ciascuna banca (tra cui vi è la dichiarazione dell’azienda di aver inoltrato la domanda di integrazione salariale per COVID-19 con richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps; la lettera di impegno irrevocabile ad autorizzare l’Inps ad effettuare l’accredito direttamente sul c/c su cui è stata concessa l’anticipazione da parte della banca; copia della raccomandata per la richiesta di domiciliazione presso la banca dello stipendio e dell’importo del trattamento di integrazione salariale e, nel caso di datore di lavoro non associato ad alcuna delle associazioni di categoria firmatarie della convenzione, dichiarazione dello stesso di condividere la convenzione);
- l’apertura di credito in conto corrente cessa con il pagamento da parte dell’Inps della integrazione salariale oppure in caso di esito negativo della domanda, anche se per indisponibilità delle risorse (il lavoratore e il datore di lavoro devono informare tempestivamente la banca dell’esito della domanda);
- in caso di esito negativo della domanda o di non intervenuto pagamento da parte dell’Inps nel termine di 7 mesi dall’apertura del credito, la banca potrà richiedere l’importo dell’intera anticipazione al lavoratore che dovrà provvedere all’estinzione del proprio debito nel termine di 30 giorni dalla richiesta; nel caso di inadempimento del lavoratore, la banca comunicherà al datore di lavoro il saldo a debito del conto corrente relativo all’anticipazione e il datore di lavoro verserà su tale conto corrente la retribuzione spettante al lavoratore fino alla concorrenza del debito; il lavoratore, attraverso l’apposita modulistica per la richiesta del credito, autorizza preventivamente il datore di lavoro a rivalersi in via prioritaria sulla retribuzione rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente, nel limiti delle disposizioni di legge (quindi non è detto che il datore di lavoro non debba dare la precedenza ad altri vincoli già esistenti sulla retribuzione del lavoratore come, ad esempio, un provvedimento giudiziale di pignoramento);
Responsabilità in solido tra lavoratore e datore di lavoro
Nel caso di omesse o errate comunicazioni previste dalla convenzione alla banca da parte del datore di lavoro oppure nel caso di mancato accoglimento – totale o parziale – della domanda di integrazione salariale per responsabilità del datore di lavoro, la banca chiederà a quest’ultimo, in quanto ritenuto responsabile in solido col lavoratore, la restituzione della somma anticipata. Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento nel termine di 30 giorni dalla richiesta.