Dopo vari provvedimenti volti al fine prioritario di contrastare e contenere il contagio, il 17 marzo 2020 è stato approvato il Decreto Legge «Cura Italia» contenente una molteplicità di misure volte a contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia. Si tratta di un decreto corposo che prevede una molteplicità di interventi, tra i quali, misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, misure a sostegno del lavoro (aiuti a famiglie, lavoratori e aziende), misure a sostegno della liquidità e misure fiscali a sostegno di famiglie e imprese.
Vediamo qui le misure che riguardano più strettamente il mondo del lavoro.
Norme speciali in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario (art. 19)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi dovuti all’emergenza COVID-19 possono presentare domanda di concessione di cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo) o di assegno ordinario (garantito dal Fondo di integrazione salariale – FIS, in condizioni normali, alle aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti e che sono escluse dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni) utilizzando la causale «emergenza COVID-19» per:
- periodi successivi al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del DL 6/2020);
- la durata massima di 9 settimane;
- periodi al massimo entro agosto 2020.
I datori di lavoro che presentano la domanda di cigo o assegno ordinario (cui si applica la normativa della cigo) nei termini di cui sopra:
- sono dispensati dall’osservanza degli obblighi di informazione e consultazione sindacale come previsti dall’art. 14 D. Lgs. 148/2015;
- non sono soggetti al termine per la presentazione della domanda di cigo di 15 giorni dall’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa, o della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento (art. 15, comma 2, D. Lgs. 148/2015);
- non sono soggetti al termine per la presentazione della domanda di assegno ordinario che, secondo la disciplina generale, va presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione effettiva dell’attività lavorativa (come previsto dall’art. 30, comma 2, D. Lgs. 148/2015 che nel caso di specie non si applica).
L’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono però essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
Le domande di cigo e di assegno ordinario, in ogni caso, devono essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e non sono soggette alla verifica delle causali per la cigo (di cui all’art. 11 D. Lgs. 148/2015).
I periodi di cigo e assegno ordinario richiesti per la causale di cui si tratta non sono conteggiati ai fini dei periodi massimi di fruizione della integrazione salariale e dell’assegno ordinario, né nelle successive richieste.
Per il 2020 all’erogazione dell’assegno ordinario da parte del FIS non si applica il tetto aziendale pari a 10 volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro (art. 29, comma 4, secondo periodo D. Lgs. 148/2015).
Per i periodi di cigo e assegno ordinario di cui si tratta non si applica alcun contributo addizionale.
L’assegno ordinario è concesso, sempre per il periodo dal 23 febbraio e al massimo per 9 settimane nel 2020, anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti ai quali, su istanza del datore di lavoro, il pagamento potrà essere effettuato direttamente dall’Inps.
Tali lavoratori, in condizioni normali, avrebbero diritto solo all’assegno di solidarietà.
Unica condizione per la fruizione di cigo e assegno ordinario per «emergenza COVID-19» è che il lavoratore risulti alle dipendenze del datore di lavoro alla data del 23 febbraio 2020; non è richiesto il requisito della anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda.
CIGO per le aziende che stanno già fruendo della CIGS (art. 20)
Le aziende che al 23 febbraio 2020 hanno in corso il trattamento di integrazione salariale straordinaria (cigs) possono presentare la domanda per la cigo per «emergenza COVID-19» per massimo 9 settimane.
La cigo sospende e sostituisce la cigs in corso e può riguardare gli stessi lavoratori e a totale copertura dell’orario (durante il periodo di cigo si sospendono gli effetti della cigs).
Il periodo di cigo in questione non è conteggiato ai fini della durata massima complessiva delle integrazioni salariali (art. 4 D. Lgs. 148/2015), né ai fini della durata della cigo e del termine che deve intercorrere per la presentazione di una nuova domanda (art. 12 D. Lgs. 148/2015).
Alla presentazione della domanda non si applica la contribuzione addizionale.
Per la presentazione delle domande di cigs, in via transitoria, all’espletamento dell’esame congiunto con le rappresentanze sindacali e alla presentazione della domanda non si applicano i termini procedimentali previsti per procedura di consultazione sindacale (art. 24 D. Lgs. 148/2015) e per la presentazione della domanda (art. 25 D. Lgs. 148/2015).
Assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso (art. 21)
I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che al 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di assegno ordinario per «emergenza COVID-19» per massimo 9 settimane.
La concessione dell’assegno ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà in corso e può riguardare gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà e a totale copertura dell’orario.
I periodi di assegno ordinario in sovrapposizione all’assegno di solidarietà non sono conteggiati ai fini della durata massima complessiva delle integrazioni salariali (art. 4 D. Lgs. 148/2015), né ai fini della durata massima dell’assegno ordinario (art. 29, comma 3, D. Lgs. 148/2015).
Per la fruizione dell’assegno ordinario di cui si tratta non è dovuto il contributo addizionale.
Cassa integrazione in deroga (art. 22)
Per i datori di lavoro, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele in materia di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro (quindi anche per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti), le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, previo accordo (che può essere siglato anche in via telematica) con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e per il periodo massimo di 9 settimane a favore dei lavoratori in forza al 23 febbraio 2020.
L’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro fino a 5 dipendenti.
Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa (e per i lavoratori agricoli, il trattamento di integrazione salariale in deroga è equiparato a lavoro ai fini delle prestazioni di disoccupazione agricola).
Sono esclusi dalla cassa integrazione in deroga i datori di lavoro domestico.
Le domande sono presentate alla regione o alle provincie autonome che le istruiscono secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Il trattamento di cassa integrazione in deroga è concesso esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’Inps.
Congedo e indennità per lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi (art. 23)
Nel 2020 a decorrere dal 5 marzo – quale conseguenza della sospensione dei servizi educativi – i genitori lavoratori dipendenti del settore privato per i figli fino a 12 anni di età hanno diritto di fruire per un periodo continuativo o frazionato al massimo di 15 giorni di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione (il calcolo della retribuzione alla base della suddetta indennità avviene con le stesse modalità del calcolo della retribuzione ai fini della indennità per il congedo di maternità di cui all’art. 23 D. Lgs. 151/2001 senza però conteggiare il rateo giornaliero della tredicesima mensilità e dagli altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore).
Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale (previsto per i genitori di bambini fino a 12 anni e per un periodo complessivo per entrambi i genitori di 10 mesi, prolungabile se il figlio è in condizione di disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992) fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi sono convertiti nel congedo di cui al DL con diritto alla relativa indennità e non sono computati, né indennizzati come congedo parentale ordinario (in sostanza i 15 giorni si sommano al congedo parentale).
Il diritto al congedo per un massimo di 15 giorni e per figli fino a 12 anni è riconosciuto anche:
- ai genitori iscritti in via esclusiva alla gestione separata: l’indennità per ciascuna giornata di congedo è pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione della indennità di maternità;
- ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps: l’indennità è il 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
Il congedo è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori per un totale complessivo di 15 giorni (massimo 15 giorni per entrambi i genitori, non 15 giorni ciascuno) a condizione che nel nucleo familiare non vi sia:
- altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (es. in cassa integrazione o percettore di Naspi);
- altro genitore disoccupato o non lavoratore.
La condizione del limite di età fino a 12 anni non si applica per i figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni.
In alternativa al congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari è prevista la facoltà di optare per un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting (nelle forme e secondo la disciplina delle prestazioni occasionali) del massimo di 600 euro erogato mediante il libretto famiglia e da utilizzare durante il periodo di sospensione dei servizi educativi.
Tale bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione del numero dei beneficiali da parte delle rispettive casse previdenziali.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni (sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un genitore percettore di sostegno al reddito per sospensione o cessazione di attività o non lavoratore) hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi (quindi, non solo per 15 giorni) senza corresponsione di indennità, senza contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto e, quindi, divieto di licenziamento.
I diritti di cui sopra spettano anche ai genitori affidatari.
Le modalità operative per accedere al congedo oppure, in alternativa, al bonus, sono stabilite dall’Inps.
Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore sanitario (art. 25)
Il diritto allo specifico congedo di 15 giorni spetta ai dipendenti pubblici alle stesse condizioni previste per i dipendenti privati.
Non spetta in tutti i casi in cui l’altro genitore stia già fruendo di analoghi benefici.
L’erogazione della indennità e l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo competono all’amministrazione pubblica datrice di lavoro.
Unica eccezione: i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché il personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico impiegato per l’emergenza COVID-19, hanno diritto a un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per figli minori di 12 anni e in alternativa al congedo, per l’importo di 1.000 euro.
Incremento numero giorni di permesso Legge 104/1992 (art. 24)
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa di cui all’art. 33 Legge 104/1992 (permessi spettanti al lavoratore che assista un coniuge o parente o affine entro il secondo grado, affetto da situazione di disabilità grave) che è pari a 3, è incrementato di ulteriori complessivi 12 giorni fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Pertanto i lavoratori titolari del diritto ai suddetti permessi potranno fruire 18 giorni complessivi di permesso tra marzo e aprile.
Per i dipendenti del settore privato il periodo di quarantena è equiparato alla malattia (art. 26)
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva (cui sono sottoposti coloro che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva) o il periodo trascorso in permanenza domiciliare fiduciaria (cui sono sottoposti coloro che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico identificate dall’OMS) sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico ordinario e non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Fino al 30 aprile per i lavoratori pubblici e privati che si trovano nelle seguenti condizioni:
- grave disabilità accertata ai sensi della Legge 104/1992;
- in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita;
il periodo di assenza dal lavoro prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero.
Per la quarantena e la permanenza domiciliare fiduciaria, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha deciso la quarantena o la permanenza domiciliare. Sono comunque considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore del DL anche in assenza della indicazione del provvedimento.
Gli oneri a carico del datore di lavoro (quale potrebbe essere, ad es., l’integrazione al trattamento di malattia erogato dall’Inps) che presenta domanda all’ente previdenziale, sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa previsto per il 2020.
Se il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto con le ordinarie modalità telematiche dal medico curante, senza necessità di indicare alcun provvedimento da parte dell’operatore della sanità pubblica.
Indennità ai lavoratori autonomi (artt. 27 e 28)
È riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, erogata – previa domanda – direttamente dall’Inps e non concorrente alla formazione del reddito ai fini Irpef alle seguenti categorie di lavoratori autonomi:
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio 2020 e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata Inps.
Indennità ad alcune categorie di lavoratori ritenuti svantaggiati (artt. 29, 30 e 38)
È riconosciuta una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, erogata – previa domanda – direttamente dall’Inps e non concorrente alla formazione del reddito ai fini Irpef alle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e l’entrata in vigore del DL (17 marzo 2020), non titolari di pensione, né di una rapporto di lavoro subordinato alla data di entrata in vigore del DL;
- operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al suddetto Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di un rapporto di lavoro subordinato alla data di entrata in vigore del DL.
Le indennità di cui sopra previste per lavoratori autonomi e subordinati non sono tra loro cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell’anno 2020 (art. 32)
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate (es. i compartecipanti familiari) il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola (che normalmente è il 31 marzo), solo per le domande relative all’anno 2019 che non siano già state presentate, è prorogato all’1 giugno 2020.
Proroga dei termini per la presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL (art. 33)
Per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continuativi i cui rapporti siano cessati o cessino involontariamente nel periodo dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentazione della domanda, rispettivamente di Naspi (lavoratori dipendenti) e DIS-COLL (collaboratori coordinati e continuativi) passano da 68 giorni dalla cessazione del rapporto (termine ordinario) a 128 giorni (sempre dalla cessazione del rapporto).
Nei casi di cui sopra, per le domande di Naspi e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di 68 giorni è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla cessazione del rapporto.
Sono ampliati di 60 giorni i termini di presentazione della domanda di incentivo alla autoimprenditorialità ossia la domanda all’Inps di liquidazione in un’unica soluzione della Naspi che normalmente va presentata entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa (quindi il termine passa da 30 a 90 giorni).
Sono ampliati di 60 giorni anche i seguenti termini:
- termine di 30 giorni per il percettore di Naspi per comunicare all’Inps l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato e il reddito annuo previsto, inferiore al reddito minimo escluso da imposizione e che gli consente di conservare il diritto alla prestazione (seppur ridotta);
- termine di un mese per il percettore di Naspi per comunicare all’Inps l’inizio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito cui corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 TU imposte sui redditi;
- termine di 30 giorni per il percettore di DIS-COLL per comunicare all’Inps l’inizio di attività autonoma o di impresa individuale dalle quali derivi un reddito cui corrisponde un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TU imposte sui redditi.
Proroga dei termini di decadenza e di prescrizione in materia previdenziale e assistenziale (art. 34)
Dal 23 febbraio all’1 giugno 2020 è sospeso il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail.
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi dei lavoratori domestici (art. 37)
Sono sospesi i termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 (i contributi già versati e che saranno versati in tale periodo non danno diritto a rimborso).
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dal DL dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020, senza interessi e sanzioni.
Il termine di prescrizione della contribuzione sospesa è sospeso anch’esso dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere alla fine di tale periodo. Se il decorso della prescrizione inizia durante il periodo di sospensione, detto inizio è posticipato al termine del periodo.
Diritto al lavoro agile (art. 39)
Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti in condizioni di disabilità grave ai sensi dalla Legge 104/1992 (art. 3, comma 3) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona in tali condizioni di disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa nelle modalità del lavoro agile a condizione che detta modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (al di fuori di questa eccezione, il datore di lavoro non può rifiutare la richiesta).
I lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie (per le quali residui una ridotta capacità lavorativa) hanno priorità nell’accoglimento della richiesta di svolgimento della prestazione lavorativa con le modalità del lavoro agile.
Sospensione delle misure di condizionalità (art. 40)
Sono sospesi per 2 mesi dall’entrata in vigore del DL in esame gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza così come le misure di condizionalità previste per i percettori di Naspi, DIS-COLL e per i beneficiali di integrazioni salariali.
Disposizioni INAIL (art. 42)
Per il periodo dal 23 febbraio all’1 giugno 2020 i termini di decadenza e di prescrizione relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail sono sospesi e riprendono a decorrere dalla fine della predetta sospensione.
Sono sospesi i termini di revisione della misura della rendita sia su domanda del titolare, sia su disposizione dell’Inail. Anche detti termini riprenderanno a decorrere al termine del periodo di sospensione.
Nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro il medico redige il normale certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail.
Le prestazioni Inail nei casi di infezione da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato che – ovviamente – si asterrà dal lavoro.
I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non incidono sul tasso medio di tariffa aziendale.
Istituzione del Fondo per i reddito di ultima istanza per i lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 (art. 44)
A sostegno dei lavoratori dipendenti ed autonomi che, a causa dell’emergenza COVID-19, hanno cessato, sospeso o ridotto la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire ai predetti soggetti una indennità nei limiti di spesa (300 milioni per l’anno 2020).
I criteri di priorità e le modalità di attribuzione della indennità di cui sopra sono stabiliti con decreti ministeriali da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL.
Sospensione dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 46)
Dalla data di entrata in vigore del DL l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo (artt. 4 e 24 Legge 223/1991) è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo (60 giorni dalla entrata in vigore del DL) sono sospese le procedure già pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Fino alla scadenza del termine di cui sopra (60 giorni dalla entrata in vigore del DL) il datore di lavoro – indipendentemente dal numero dei dipendenti – non può irrogare alcun licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Sospensione delle attività delle strutture per le persone con disabilità (art. 47)
L’attività dei Centri semiresidenziali, comunque denominati, a carattere socio–assistenziale, socio–educativo, polifunzionale, socio–occupazionale, sanitario e socio–sanitario per persone con disabilità è sospesa dalla data del DL fino alla data di cui all’art. 2, comma 1, DPCM 9 marzo 2020 (ossia fino al 3 aprile 2020).
Fermo quanto previsto in tema di congedo specifico, ampliamento del numero dei permessi Legge 104/1992 e diritto di accesso al lavoro agile, e fino al 30 aprile 2020, l’assenza dal posto di lavoro da parte di un genitore convivente di persona con disabilità non costituisce giusta causa di licenziamento a condizione che l’assenza sia:
- preventivamente comunicata;
- motivata dall’impossibilità di accudire la persona in condizione di disabilità a seguito della sospensione dell’attività dei Centri di cui sopra.
Sospensione versamenti ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi di assicurazione obbligatoria (art. 61)
Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e per un elenco di altri soggetti espressamente individuati dal DL (es. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono teatri e simili, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, soggetti che gestiscono musei per fare alcuni esempi) sono sospesi i seguenti termini:
- per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati fino al 31 maggio 2020;
- per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per le assicurazioni obbligatorie fino al 31 maggio 2020;
- per i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza interessi e sanzioni, in una unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo con decorrenza da maggio 2020.
Premio ai lavoratori dipendenti (art. 63)
Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre a formare reddito ai fini Irpef, di 100 euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti in marzo presso la propria sede di lavoro (aziendale).
Il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, eroga l’incentivo di cui sopra a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile 2020 e comunque entro il conguaglio di fine anno.
Il sostituto d’imposta recupererà quanto erogato portandolo in compensazione coi propri debiti contributivi.