Se il lavoratore si assenta senza fornire giustificazioni a seguito di un trasferimento che ritiene (e viene poi accertato essere) ritorsivo, il carattere della ritorsività si trasmette anche al successivo licenziamento per giusta causa intimato per l’assenza ritenuta dall’azienda ingiustificata, con la conseguenza della nullità dello stesso.
I presupposti nell’articolo allegato.
Nullo il licenziamento seguito a trasferimento ritorsivo rifiutato dal dipendente