DL 104/2020: la proroga del divieto di licenziamento.

Contratto di lavoro

Il DL 104/2020, c.d. Decreto agosto, pubblicato il 14 agosto ed entrato in vigore il 15 agosto 2020, all’art. 14 – come preannunciato – proroga, pur con delle variazioni, il divieto di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo previsto originariamente dal DL 18/2020 (c.d. Cura Italia) e poi già prorogato fino al 17 agosto 2020 dal DL 34/2020 (c.d. Decreto rilancio).

Divieto e sospensione delle procedure di licenziamento collettivo (art. 14, comma 1)

È prorogato il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo (ai sensi degli artt. 4, 5 e 24 Legge 223/1991) così come rimangono sospese le procedure eventualmente avviate successivamente il 23 febbraio 2020 per i datori di lavoro che:

  1. non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per emergenza Covid-19 come disciplinati, da ultimo, dopo molteplici modificazioni, dall’art. 1 del DL 104/2020 (9 + 9 settimane secondo le modalità descritte dal DL citato al comma 2 dell’art. 1 che prevede il pagamento di un contributo addizionale differente a seconda che il datore di lavoro richiedente abbia avuto o meno una riduzione del fatturato tra il 2019 e il 2020), oppure
  2. non richiedano i trattamenti di integrazione salariale di cui all’art. 1 del DL 104/2020 ma che abbiano già fruito – nei mesi di maggio e giugno 2020 – dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. 19 – 22-quinques (cig, fis e cigd) del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020 e successive modificazioni (DL 34/2020 convertito e DL 52/2020) e che beneficino dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico azienda per il periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (detto esonero è riconosciuto anche ai datori di lavoro che abbiano chiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020).

Sono esclusi dal suddetto divieto i licenziamenti collettivi di lavoratori impiegati in un contratto di appalto che siano stati assunti dall’appaltatore subentrante in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto stesso.

Divieto di licenziamento per gmo e sospensione della procedura ex art. 7 Legge 604/1966 (art. 14, comma 2)

Alle medesime condizioni di cui sopra, è prorogato anche il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 Legge 604/1966 indipendentemente dal numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro.

Per i datori di lavoro con i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, comma 8, Legge 300/1970 restano sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 Legge 604/1966.

Esclusioni

I divieti e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai licenziamenti:

1) motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività:

  • nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., oppure
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il diritto alla NASpI;

2) intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Facoltà di revoca del licenziamento intimato

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020 (e, quindi, anche prima dell’entrata in vigore del divieto in esame), abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 Legge 604/1966, può, in deroga all’art. 18, comma 10, Legge 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso (quindi anche oltre il termine di 15 giorni dalla eventuale impugnazione dello stesso) purchè contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies DL 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, a partire dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

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