Come noto, dopo un acceso dibattito, nel DL 34/2020 c.d. «Rilancio» è stata inserita e disciplinata una procedura per la regolarizzazione, in determinati settori produttivi (agricolo e assistenza alla persona), dei rapporti di lavoro non regolari. Qualora – come probabilmente sarà nella maggior parte dei casi – tale regolarizzazione riguardi rapporti di lavoro con cittadini di paesi terzi presenti irregolarmente nel territorio italiano, ad essa si accompagnerà anche il rilascio di un titolo di soggiorno. La nuova normativa disciplina non soltanto le condizioni e le modalità dell’emersione dei rapporti di lavoro dei soggetti interessati ma prevede anche per i datori di lavoro l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi connessi all’impiego di cittadini irregolarmente presenti in Italia o comunque al ricorso al lavoro irregolare. Vediamo quali sono le condizioni richieste per l’emersione e la procedura da seguire. La disciplina in esame è contenuta in un unico articolo, il 103 del DL citato.
Settori interessati (comma 3)
Occorre premettere che la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari non è generalizzata. La relativa disciplina, infatti, si applica soltanto con riferimento ai seguenti settori:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, in condizione di disabilità o non autosufficienti;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Datori di lavoro che possono presentare istanza (comma 1)
Al fine di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro:
- italiani;
- cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
- stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 D. Lgs. 286/1998 (ossia il titolo di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato a chi ha soggiornato in uno o più Stati membri con permesso di soggiorno regolare da almeno 5 anni);
possono presentare apposita istanza per:
- stipulare un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale;
oppure
- dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tutt’ora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Il datore di lavoro, quindi, può non solo regolarizzare un rapporto di lavoro già in essere ma anche dichiarare di voler assumere ex novo un cittadino straniero seppur privo di titolo di soggiorno. Tale procedura di emersione può essere, inoltre, utilizzata (pur sempre nei settori di cui in premessa) anche per regolarizzare un rapporto di lavoro “in nero” in essere con un cittadino italiano.
Per beneficiare della presentazione dell’istanza di cui sopra gli stranieri:
- devono essere stati sottoposti a rilievi foto-dattiloscopici prima dell’8.3.2020;
oppure
- devono aver soggiornato in Italia prima dell’8.3.2020 come attestato dalla dichiarazione di presenza resa ai sensi della Legge 68/2007 o da documenti di data certa provenienti da organismi pubblici;
in entrambi i casi
- non devono aver lasciato l’Italia dall’8.3.2020.
È sottoposto ai rilievi foto – dattiloscopici (foto e impronte digitali) lo straniero che chieda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 5 D. Lgs. 286/1998) e lo straniero rispetto al quale gli agenti di pubblica sicurezza abbiano motivo di dubitare dell’identità personale (art. 6 D. Lgs. 286/1998). Possono, inoltre, beneficiare dell’istanza di emersione gli stranieri che sono presenti irregolarmente sul territorio italiano pur avendovi fatto ingresso regolarmente (ad es. per soggiorno di breve durata di massimo 90 giorni per visite, affari, turismo e studio). La presenza in Italia prima dell’8.3.2020 è attestata in questo caso dalla dichiarazione di presenza che lo straniero deve obbligatoriamente fare entro 8 giorni dall’ingresso, pena l’espulsione, anche nel caso di ingresso in esenzione di visto.
Contenuto dell’istanza del datore di lavoro e modalità di presentazione (commi 4 e 5)
Nell’istanza presentata dai datori di lavoro di cui al comma 1 sono indicate:
- la durata del contratto di lavoro;
- la retribuzione concordata non inferiore a quella prevista dal CCNL di settore stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Se il rapporto di lavoro così instaurato cessa, trova applicazione, anche nel caso di contratto stagionale, l’art. 22, comma 11, D. Lgs. 286/1998 secondo cui la perdita del posto di lavoro non è motivo di revoca del permesso di soggiorno ed il lavoratore straniero che perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a un anno oppure per tutto il periodo di durata della eventuale prestazione di sostegno al reddito percepita dallo stesso, qualora superiore. Ciò al fine di poter svolgere ulteriore attività lavorativa.
Se ne deduce che il lavoratore straniero a cui viene rilasciato un permesso per lavoro all’esito della procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione del rapporto di lavoro col datore che ha attivato la procedura può instaurare un nuovo rapporto di lavoro con altro soggetto purché rientrante nei settori di cui in premessa.
L’istanza è presentata nel periodo dall’1 giugno al 15 luglio 2020 (le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali) presso:
- l’Inps per i lavoratori italiani e per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
- lo sportello unico per l’immigrazione per i lavoratori stranieri.
Il datore di lavoro che presenta l’istanza dovrà dimostrare di avere un determinato reddito minimo ritenuto congruo per effettuare l’assunzione (tale soglia di reddito sarà stabilita dall’emanando decreto ministeriale il quale regolamenterà anche nel dettaglio il procedimento).
La presentazione dell’istanza consente lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che se straniero – nelle more del procedimento – potrà lavorare solo alle dipendenze del datore di lavoro che ha presentato l’istanza stessa.
Le istanze sono presentate previo pagamento di un contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore.
È poi previsto il pagamento di un ulteriore contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale il cui importo sarà determinato sempre con decreto ministeriale.
Tale contributo è previsto evidentemente per la fattispecie dell’emersione di un rapporto irregolare in corso. Non si comprende però perché tale contributo debba essere dovuto anche per le somme a titolo retributivo che – a differenza di quelle a titolo contributivo e fiscale – spettano eventualmente al lavoratore e non allo Stato. Ad ogni modo la previsione di tale contributo forfettario anche per le somme dovute a titolo contributivo e fiscale porta ad escludere che a seguito dell’emersione del rapporto di lavoro irregolare gli istituti possano chiedere al datore di lavoro il pagamento di somme a titolo di contribuzione o imposte.
Cittadini stranieri che possono presentare istanza (comma 2)
I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato e non convertito in altro titolo di soggiorno (quindi, irregolari) possono chiedere un permesso di soggiorno temporaneo:
- valido solo nel territorio nazionale;
- della durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.
I predetti cittadini devono:
- risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
- aver svolto attività di lavoro nei settori di cui in premessa prima del 31.10.2019.
Se entro il termine della durata del permesso temporaneo il cittadino straniero esibisce, con riferimento ai settori in premessa:
- un contratto di lavoro subordinato;
oppure
- documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento di attività lavorativa in regola;
il permesso temporaneo viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Contenuto dell’istanza dello straniero e modalità di presentazione (comma 16)
L’istanza di cui al comma 2 di rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo è presentata dal cittadino straniero al Questore nel periodo dall’1 giugno al 15 luglio 2020 unitamente alla documentazione in possesso del cittadino (e che sarà individuata con decreto ministeriale) idonea a dimostrare l’attività lavorativa svolta nei settori interessati e riscontrabile dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (altro soggetto destinatario dell’istanza).
Alla presentazione della richiesta è consegnata al cittadino straniero una attestazione che gli consente:
- di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza;
- di svolgere lavoro subordinato nei settori di cui in premessa;
- di presentare eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per lavoro;
- di effettuare – esibendo l’attestazione – la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa presso il Centro per l’impiego.
A carico dell’interessato è previsto un contributo forfettario di 130 euro cui si aggiunge un ulteriore importo che sarà stabilito con decreto ministeriale entro il massimo di 30 euro.
Cause di inammissibilità e rigetto delle istanze (commi 8 e 9)
Il comma 8 recita “Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro …”.
L’inciso “limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro” non è molto chiaro. Parrebbe potersi riferire solo all’ipotesi di cui al comma 2 in cui il lavoratore che ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo, avendo reperito un’occupazione regolare nei settori di riferimento entro il termine, ne chieda la conversione in permesso per motivi di lavoro (ciò in quanto, nell’ipotesi di istanza presentata dal datore di lavoro di cui al comma 1 il lavoratore straniero è privo di permesso di soggiorno e, quindi, al momento di presentazione dell’istanza, non ha un titolo da convertire).
Costituisce, quindi, causa di inammissibilità dell’istanza presentata dal datore di lavoro o della richiesta del cittadino straniero di convertire il permesso temporaneo in permesso per motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per:
- favoreggiamento della immigrazione clandestina da e per l’Italia o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- reato di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto e non sia stato rinnovato nei termini, oppure sia stato revocato o annullato (art. 22, comma 12, D. Lgs. 286/1998).
Costituisce, inoltre, causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2 (sempre limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro):
- la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione;
- la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro e intervenute dopo l’espletamento delle procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro oppure delle procedure di emersione dal lavoro irregolare.
Cause di inammissibilità dei cittadini stranieri alle procedure ex commi 1 e 2 (comma 10)
Non sono ammessi alle procedure di cui ai commi 1 e 2 i cittadini stranieri:
- che siano stati espulsi in quanto soggetti appartenenti alle categorie destinatarie delle misure di prevenzione applicate dal questore, dall’autorità giudiziaria e delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e per motivi di prevenzione del terrorismo;
- che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva compresa quella su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) o per delitti contro la libertà personale, o per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina da o per l’Italia, per reati di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o al favoreggiamento della stessa o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con cui l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
Effetti della presentazione delle istanze ex commi 1 e 2 sul datore di lavoro (commi 11, 12, 13, 14 e 17)
Dalla data di entrata in vigore del DL fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro per l’impiego dei lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.
Detta sospensione cessa laddove:
- non venga presentata l’istanza di cui ai commi 1 e 2;
oppure
- le istanze siano rigettate o archiviate (compresa l’ipotesi della mancata presentazione delle parti allo sportello unico per l’immigrazione ai sensi del comma 15).
I procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro sono comunque archiviati laddove l’esito negativo del procedimento derivi da cause indipendenti dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro stesso.
L’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi (anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale) commessi dal datore di lavoro per aver impiegato lavoratori irregolari (per i quali è stata presentata istanza di emersione) avviene:
- nell’ambito della procedura di cui al comma 1 con la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e al rilascio al lavoratore del permesso di soggiorno;
- nell’ambito della procedura di cui al comma 2 esclusivamente col rilascio al lavoratore del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nel caso della istanza di cui al comma 2, ossia, della istanza su iniziativa del lavoratore, l’estinzione di eventuali reati ed illeciti amministrativi commessi dal datore di lavoro è subordinata non semplicemente al buon esito della procedura e, quindi, al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ma alla circostanza eventuale del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (ipotesi che si verifica solo se entro la scadenza dei 6 mesi il lavoratore reperisca una occupazione regolare in uno dei settori interessati). Va detto che, nella fattispecie di cui al comma 2, riguardando la stessa cittadini stranieri non regolari a causa di mancato rinnovo del permesso di soggiorno i quali abbiano svolto attività lavorativa prima della scadenza del suddetto permesso, se tale attività è stata svolta con regolare contratto con si configura alcun illecito né penale, né amministrativo.
Non sono, invece, sospesi i procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per i seguenti reati:
- favoreggiamento della immigrazione clandestina da e per l’Italia, reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della stessa o di minori da impiegare in attività illecite o per il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
Inoltre, nel caso di utilizzazione lavorativa irregolare degli istanti di cui al comma 2 (ossia dei cittadini stranieri che a seguito dell’attivazione della procedura abbiano ottenuto un permesso di soggiorno temporaneo):
- le sanzioni amministrative previste il ricorso al lavoro irregolare nonché le sanzioni per il mancato rispetto degli adempimenti di gestione del rapporto di lavoro (es. mancata registrazione sul LUL o mancata consegna prospetto paga, ecc.), sono raddoppiate;
- la pena prevista dall’art. 603-bis c.p. (reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato) è aumentata da un terzo alla metà.
Procedura per l’istanza di cui al comma 1 (comma 15)
Lo sportello unico per l’immigrazione:
- verifica l’ammissibilità della dichiarazione del datore di lavoro di cui al comma 1;
- acquisisce il parere della questura sulla insussistenza di cause ostative alla procedura o al rilascio del permesso di soggiorno;
- acquisisce il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro circa la capacità economica del datore di lavoro (requisito di reddito minimo) e la congruità delle condizioni di lavoro applicate.
Fatte queste verifiche, lo sportello unico per l’immigrazione convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno (atto prodromico all’assunzione e al rilascio del permesso di soggiorno).
La mancata presentazione delle parti, senza giustificato motivo, comporta l’archiviazione del procedimento.
Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 c.c. (contratto in frode alla legge), l’eventuale permesso di soggiorno rilasciato sulla base dello stesso è revocato ai sensi dell’art. 5, comma 5, D. Lgs. 286/1998 che prevede, appunto, la revoca del permesso di soggiorno quando manchino e vengano a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato).
Effetti della presentazione delle istanze ex commi 1 e 2 sul lavoratore (commi 11 e 17)
Nelle more della definizione dei procedimenti (e, quindi, dalla presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro ex comma 1 o da parte del lavoratore ex comma 2), lo straniero non può essere espulso (ad eccezione delle ipotesi di non ammissibilità della procedura a causa delle condizioni in cui si trova lo straniero di cui al comma 10).
Dalla data di entrata in vigore del DL fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato ad esclusione degli illeciti di cui all’art. 12 D. Lgs. 289/1998 (ossia gli illeciti di immigrazione clandestina).
Come per il datore di lavoro, anche per il lavoratore, l’estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi per l’ingresso ed il soggiorno illegale in Italia si estinguono:
- nell’ambito della procedura di cui al comma 1 con la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione e al rilascio al lavoratore del permesso di soggiorno;
- nell’ambito della procedura di cui al comma 2 esclusivamente col rilascio al lavoratore del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sanzioni (comma 22)
Chiunque presenti false dichiarazioni o attestazioni oppure concorra al fatto nell’ambito delle procedure di cui all’art. 103 è punito ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 (chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia).
Se il fatto è commesso con la contraffazione o l’alterazione di documenti oppure con l’utilizzazione di documenti contraffatti o alterati, si applica la pena della reclusione da 1 a 6 anni (aumentata di 1/3 se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale).
Fermo restando che occorrerà attendere l’emanazione del decreto ministeriale e di note esplicative, si potrebbe forse affermare che il vincolo ai settori dell’agricoltura e dell’assistenza alla persona perduri soltanto per la durata del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro all’esito delle due procedute (e nello specifico rilasciato subito all’esito della procedura di cui al comma 1 e a seguito di eventuale conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di lavoro nel caso di procedura di cui al comma 2). In entrambi i casi il permesso di soggiorno per lavoro consente di lavorare (anche mutando datori di lavoro) soltanto nei settori indicati. Posto che la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno si effettua normalmente almeno 60 giorni prima la scadenza, la stessa essendo il primo permesso ancora valido dovrà essere fatta nell’ambito dei settori di cui alla norma. Una volta rinnovato il primo permesso per lavoro ottenuto con la procedura in esame, però, non rivenendosi altre limitazioni nella relativa disciplina si potrebbe ritenere applicabile la disciplina generale di cui all’art. 5, comma 4, TUI senza alcuna limitazione circa il settore lavorativo. Ciò che consentirebbe al cittadino straniero di lavorare anche in altri settori diversi da quelli previsti dall’art. 103.