COVID – 19: la sicurezza negli ambienti di lavoro

Contratto di lavoro

Questa mattina (14 marzo 2020) il Governo e le Parti sociali hanno sottoscritto un protocollo per agevolare le imprese ad adottare le misure necessarie a contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro attraverso sia una limitazione della presenza del lavoratori, sia l’adozione di adeguati livelli di protezione per chi continuerà a lavorare.

Le misure di tale protocollo vanno di pari passo con l’estensione degli ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione) a tutte le imprese e che verrà prevista attraverso un decreto di prossima emanazione.

Il tutto al fine di coniugare la necessità di non interrompere alcune attività produttive con la priorità di garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro per chi, conseguentemente, deve continuare a lavorare.

Cosa dice il protocollo

Restano, ovviamente, ferme le prescrizioni di cui a DPCM 11 marzo 2020 e, quindi:

  • massimo utilizzo della modalità di lavoro agile (smart working) per le attività che possono essere svolte presso il domicilio o comunque fuori dai locali aziendali;
  • incentivazione all’uso delle ferie e di assenze giustificate retribuite e di eventuali altri strumenti previsti dal contratto collettivo applicato;
  • sospensione delle attività dei reparti non indispensabili alla produzione;
  • adozione di protocolli di sicurezza anti – contagio e, se non possibili, rispetto della distanza interpersonale di un metro e l’adozione di dispositivi di protezione individuale;
  • incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • massima limitazione degli spostamenti all’interno dei siti produttivi e contingentamento degli accessi agli spazi comuni (es. mensa, spogliatoio, luoghi comuni per riposo);
  • favorire intese tra organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati.

Le misure che le imprese dovranno applicare nei luoghi di lavoro

1. Informazione

L’azienda informa tutti i lavoratori e chiunque entri all’interno delle proprie sedi e filiali consegnando e/o appendendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi depliants informativi.

Le informazioni riguardano:

  • l’obbligo di rimanere a casa in caso di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi influenzali e di chiamare il medico di famiglia;
  • accettazione del fatto di non poter entrare in azienda o di rimanervi in caso di condizioni di pericolo e di doverle dichiarare immediatamente (sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti e, in generale, tutti i casi in cui è previsto l’obbligo di informare il medico e di rimanere a casa);
  • impegno a rispettare le disposizioni dell’Autorità e del datore di lavoro nell’entrare in azienda (mantenere distanza di sicurezza e rispettare le regole di igiene);
  • impegno ad informare immediatamente il datore di lavoro in caso di sintomi influenzali presentatisi durante il lavoro e, nel caso, mantenere le distanze dalle altre persone.

2. Modalità di ingresso in azienda

  • prima di entrare in azienda ai lavoratori potrà essere controllata la temperatura corporea. Se la temperatura sarà superiore ai 37,5° non sarà consentito entrare in azienda. Le persone in tali condizioni saranno momentaneamente isolate e dotate di mascherine, non potranno recarsi al pronto soccorso, né nelle infermerie ma dovranno contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
  • il datore di lavoro informa anticipatamente il personale che chi negli ultimi 14 giorni abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID – 19 o provenga da zone a rischio stabilite dalla Organizzazione mondiale della sanità (OMS), non può entrare in azienda;
  • la raccolta delle informazioni da parte del datore di lavoro avviene nel rispetto della normativa sulla privacy.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni

  • per l’accesso dei fornitori esterni i datori di lavoro dovranno individuare procedure di ingresso, transito e uscita tali da ridurre la possibilità di contatto con il personale presente in azienda;
  • gli autisti di mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le attività di carico e scarico dovranno rispettare la distanza di un metro;
  • per fornitori, trasportatori e altro personale esterno l’azienda deve individuare/predisporre servizi igienici dedicati con divieto di utilizzo di quelli per il personale dipendente e garantire adeguata pulizia giornaliera;
  • va, comunque, ridotto, per quanto possibile l’accesso dei visitatori (l’entrata in azienda è consentita solo quando è necessaria, es. servizio di pulizie, manutenzione, trasportatori). I visitatori dovranno rispettare tutte le regole aziendali sulle modalità di ingresso in azienda;
  • se l’azienda svolge servizio di trasporto deve garantire la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento;
  • le disposizioni di cui sopra valgono anche per le aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri all’interno dei siti delle aree produttive nelle quali svolgono l’attività appaltata.

4. Pulizia e sanificazione in azienda

  • l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti i locali e delle postazioni di lavoro;
  • nel caso di presenza in azienda di una persona positiva al COVID-19, l’azienda procede alla pulizia e sanificazione e ventilazione di tutti i locali secondo le disposizioni del Ministero della Salute;
  • l’azienda deve garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
  • nel rispetto delle indicazioni del Ministero della salute l’azienda può organizzare interventi particolari di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

5. Precauzioni igieniche personali

  • è obbligo di tutte le persone presenti in azienda adottare le precauzioni igieniche specie per le mani;
  • l’azienda deve mettere a disposizione idonei detergenti per le mani;
  • è raccomandata la frequente pulizia della mani con acqua e sapone.

6. Dispositivi di protezione individuale (DPI)

  • le mascherine dovranno essere conformi a quanto previsto dall’Organizzazione mondiale della sanità;
  • in caso di difficoltà di approvvigionamento delle mascherine come richieste dall’OMS potranno essere utilizzate mascherine con caratteristiche corrispondenti alle indicazioni dell’autorità sanitaria;
  • è favorita la preparazione da parte dell’azienda del detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
  • se il lavoro impone al lavoratore di tenere una distanza inferiore al metro è obbligatorio l’uso di mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc.).

7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande, ecc…)

  • l’ingresso negli spazi comuni (mensa, area fumatori, ecc.) è contingentato, con ventilazione continua dei locali, tempo ridotto di sosta all’interno degli stessi, mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone;
  • l’azienda deve provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi lasciando ai lavoratori la disponibilità di luoghi nei quali riporre gli indumenti da lavoro sempre nel rispetto di idonee condizioni igienico – sanitarie;
  • l’azienda deve garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spazi comuni.

8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)

In riferimento al DPCM 11.3.2020, punto 7 (attività produttive che non si fermano e attività professionali), limitatamente al periodo di emergenza, le imprese potranno, nel rispetto del CCNL e favorendo le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

  • chiudere tutti i reparti diversi dalla produzione o di quelli nei quali è possibile ricorrere allo smart work;
  • procedere alla rimodulazione dei livelli produttivi;
  • predisporre un piano di turnazione degli addetti alla produzione al fine di diminuire i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
  • nel caso di ricorso alla cassa integrazione, anche in deroga, valutare che riguardi l’intera azienda e ciò anche con turnazioni;
  • utilizzare in via prioritaria gli istituti contrattuali (permessi e banca ore) che consentono l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione e nel caso in cui non risultino sufficienti, utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora goduti;
  • sono sospesi e annullati le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali anche se già organizzati.

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

  • le aziende favoriscono orari di ingresso / uscita scaglionati per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (es. ingresso e spogliatoio);
  • dove possibile garantire una porta per l’ingresso e una per l’uscita dai locali aziendali garantendo la presenza di detergenti appositamente segnalati.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

  • gli spostamenti all’interno dell’azienda devono essere limitati al minimo indispensabile;
  • non sono consentite le riunioni con la presenza fisica dei partecipanti. Nel caso di necessità, urgenza ed impossibilità di utilizzare mezzi per il collegamento a distanza, la partecipazione alla riunione deve essere ridotta allo stretto necessario con rispetto della distanza interpersonale e di una adeguata areazione e pulizia dei locali;
  • sono sospesi e annullati gli eventi formativi in aula, anche se obbligatori. È possibile effettuare la formazione a distanza se l’organizzazione aziendale lo permette;
  • il mancato completamento della formazione professionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a causa dell’emergenza in corso, non impedisce la continuazione dello svolgimento dell’attività lavorativa.

11. Gestione di una persona sintomatica in azienda

  • nel caso in cui una persona in azienda presenti i sintomi di infezione respiratoria (e che ha l’obbligo di dichiarare), l’azienda dovrà procedere all’isolamento della stessa e delle altre persone presenti nonché avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19;
  • l’azienda deve collaborare con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia risultata positiva al tampone. Ciò al fine di permettere alle Autorità di adottare le opportune misure di quarantena. Nel corso dell’indagine l’azienda può chiedere agli eventuali “contatti stretti” di lasciare cautelativamente lo stabilimento.

12. Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS

  • la sorveglianza sanitaria in azienda deve proseguire rispettando le misure dettate dal Ministero della Salute (c.d. decalogo);
  • vanno privilegiate le visite mediche preventive, le visite a richiesta e quelle da rientro da periodo di malattia;
  • la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta (può essere strumento utile sia per individuare possibili casi sospetti di contagio, sia per le informazioni che il medico competente potrà fornire al lavoratore);
  • il medico competente collabora col datore di lavoro nell’integrare e proporre le misure di contrasto al COVID – 19;
  • il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità anche per patologie in corso o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla tutela degli stessi.

13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

  • in azienda è costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) e del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
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