Già il DL 9/2020, limitatamente ad alcuni comuni e ad alcune regioni, prevedeva che le regioni interessate riconoscessero la cassa integrazione in deroga (CIGD) ai datori di lavoro non beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale ordinari di cui al D. Lgs. 148/2015 distinguendo, per quanto riguarda la Regione Veneto, tra le aziende con sede o lavoratori presso il comune di Vò Euganeo (uno dei comuni della c.d. zona rossa originaria) e le aziende con sede ed operanti in tutti gli altri comuni. Successivamente all’estensione (avvenuta con DPCM 9.3.2020) della c.d. zona rossa a tutto il territorio nazionale, con DL 18/2020 è stata introdotta una ulteriore norma sulla CIGD per l’intero territorio nazionale senza però prevedere un coordinamento tra tale disposizione e quelle contenute nel precedente DL 9/2020. In generale le norme nazionali demandano la regolamentazione della CIGD alle Regioni e Province autonome attraverso la sottoscrizione di accordi quadro con le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. La Regione Veneto ha, quindi, dato attuazione a tali previsioni con l’Accordo quadro del 10.3.2020 siglato a seguito del DL 9/2020 e con l’Accordo Quadro del 20.3.2020 siglato successivamente al DL 18/2020. Il 27.3.2020, infine, sono state approvate le “Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto e dell’indennità lavoratori autonomi del Comune di Vò Euganeo 2020”.
La cassa integrazione in deroga
Come è noto la cigd è prevista in generale a sostegno delle aziende e dei relativi dipendenti che non beneficiano di alcuno strumento di integrazione salariale quali gli strumenti ordinari previsti dal D. Lgs. 148/2015, ossia cigo, cigs e trattamenti riconosciuti dai Fondi di solidarietà, nonché dopo l’entrata in vigore del DL 18/2020 anche della cigo e dell’assegno ordinario con causale «COVID-19» come in detto decreto disciplinati. In linea generale (disposizioni diverse possono essere contenute negli accordi quadro regionali) la cigd spetta alle aziende escluse dalla applicazione dei Titoli I e II del D. Lgs. 148/2015 e dopo il 17 marzo 2020 anche dagli artt. 19, 20 e 21 del DL 18/2020.
In questo particolare frangente, la cigd (così come anche gli altri strumenti di integrazione salariale previsti dal DL 18/2020) è riconosciuta solo ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato al 23 febbraio 2020.
Con la circolare 47/2020 l’Inps ha precisato che si considerano in forza a tale data anche i lavoratori che sono passati in un momento successivo alle dipendenze di altro datore di lavoro per effetto di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. o per effetto di subentro nell’appalto.
Questa precisazione, mentre è una conferma per quanto riguarda il trasferimento d’azienda – posto che ai sensi dell’art. 2112 c.c. il rapporto di lavoro continua col cessionario – ha contribuito a dipanare i dubbi sorti con riferimento ai lavoratori assunti alle dipendenze di un nuovo appaltatore dopo il 23.2.2020 nell’ambito di un cambio appalto. Stante la lettera della legge, infatti, si potevano ritenere esclusi dagli ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
L’erogazione di tale integrazione salariale avviene sempre con pagamento diretto dell’Inps.
Sono sempre esclusi i datori di lavoro domestico.
L’accordo quadro Regione Veneto del 10 marzo 2020 (DL 9/2020)
Dopo l’emanazione del DL 9/2020 (con limitazioni nell’ambito della c.d. zona rossa che comprendeva un comune della Regione Veneto, il Comune di Vò Euganeo), il 10 marzo 2020 la Regione ha siglato con le organizzazioni sindacali l’accordo quadro per la cigd prevedendo due fattispecie.
Comune di Vò Euganeo – art. 15 DL 9/2020
La cigd è prevista:
- per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate nel Comune di Vò Euganeo e, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati presso tale comune, anche per i datori di lavoro con sede legale e unità produttive site fuori dallo stesso;
- la cigd può essere riconosciuta retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 3 mesi pari a 90 giornate.
Tutti gli altri Comuni del Veneto – art. 17 DL 9/2020
La cigd al di fuori del Comune di Vò Euganeo è subordinata a maggiori condizioni:
- ne possono beneficiare i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ubicate in tutti gli altri comuni del Veneto (escluso, appunto, Vò Euganeo) e, limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati in detti comuni, anche i datori di lavoro con sede legale e unità produttive non in Veneto;
- la fruizione della cigd richiede la previa fruizione delle ferie arretrate, ad esempio le ferie del 2019 (requisito, questo non richiesto per la cigd concessa alle aziende e ai lavoratori di Vò Euganeo);
- l’accesso alla cigd è consentito solo nei casi di accertato pregiudizio a causa degli effetti economici deleteri dell’emergenza sanitaria in corso e dalle ordinanze restrittive emanate dal Ministero della salute d’intesa con le Regioni (requisito, questo, non espressamente richiesto per il Comune di Vò Euganeo, in quanto, evidentemente, presunto);
- il trattamento è subordinato all’espletamento di una procedura sindacale (ulteriore condizione non prevista per il Comune di cui all’art. 15 DL 9/2020);
- anche in questo caso la cigd può essere riconosciuta retroattivamente dal 23 febbraio 2020 ma per un mese, pari a 30 giorni.
Condizioni per l’accesso alla cigd comuni ad entrambe le fattispecie (artt. 15 e 17 DL 9/2020)
È previsto che:
- possono accedere alla cigd i datori di lavoro privati che hanno esaurito i periodo di trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale e i datori di lavoro che, non disponendo di ulteriori ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di cigs, limitatamente al periodo dal 23 febbraio 2020 alla data di decorrenza della cigs stessa;
- possono accedere alla cigd i datori di lavoro privati cui è stata rigettata dal domanda di cigo o di assegno ordinario FIS, presentata nei termini e motivata da accertato pregiudizio causato dalla conseguenze economiche negative dell’emergenza sanitaria in corso e delle direttive restrittive adottate dal Ministero della Salute d’intesa con le regioni;
- anche i datori di lavoro che possono fruire degli ammortizzatori sociali ordinari possono accedere alla cigd ma limitatamente per i lavoratori dipendenti privi dei requisiti soggettivi per beneficiale degli stessi (ad es. perché privi dei 90 giorni di anzianità aziendale);
- la verifica preventiva dei requisiti di accesso alla cigd è di esclusiva responsabilità del datore di lavoro richiedente che ne dà attestazione con la presentazione della domanda.
Lavoratori beneficiali della cigd per entrambe le fattispecie (artt. 15 e 17 DL 9/2020)
Possono beneficiare della cigd regolata dall’accordo quadro Regione Veneto del 10 marzo 2020 i seguenti lavoratori (in forza alla data del 23 febbraio 2020) anche a tempo determinato:
- operai, impiegati e quadri (quindi sono esclusi i dirigenti);
- apprendisti;
- soci cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- lavoratori somministrati (quando gli altri lavoratori della stessa unità produttiva beneficino di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga);
- lavoratori a domicilio in mono-committenza;
- lavoratori intermittenti (nell’accordo del 10 marzo nei limiti della media delle giornate di lavoro effettivamente lavorate nei tre mesi precedenti);
- i lavoratori agricoli.
Accordo sindacale per i datori di lavoro rientranti nella fattispecie di cui all’art. 17 DL 9/2020 (comuni diversi da Vò Euganeo)
L’accordo regionale dopo aver stabilito che i datori di lavoro del Comune di Vò Euganeo sono dispensati dall’obbligo di sottoscrizione di apposito accordo sindacale, stabilisce che invece i datori di lavoro degli altri comuni del Veneto possono accedere alla cigd previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
L’informativa deve attestare l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale e per i lavoratori tale da giustificare l’intervento della cigd.
La procedura è semplificata e prevede l’invio di una informativa alle OO.SS. le quali attivano (o forse possono attivare) la procedura sindacale da esperire (secondo l’accordo del 10 marzo) entro 5 giorni lavorativi.
In mancanza della definizione, il datore di lavoro può presentare istanza di cigd allegando prova documentale dell’invio della informativa alle OO.SS..
Per le modalità e le procedure di presentazione delle domande di cigd le Parti hanno rinviato ad un ulteriore accordo di definizione di apposite linee guida.
L’accordo quadro Regione Veneto del 20 marzo 2020 (DL 18/2020)
Il DL 18/2020 disciplina il ricorso alla cigd per tutto il territorio nazionale per i dipendenti di ogni settore produttivo prevedendo all’art. 22, comma 7, che “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9”.
Dopo l’emanazione di tale DL, il 20 marzo 2020 la Regione Veneto e le Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un ulteriore accordo nel quale specificano che “la mancanza di un raccordo tra le previsioni del Decreto – Legge n. 9/2020 e del Decreto – Legge n. 18/2020 rende necessario introdurre (…) due regimi diversi di applicazione della cig in deroga nel Veneto, con particolare riferimento alle modalità di computo dei periodi (mesi/settimane)”.
L’accordo del 20 marzo 2020, quindi, mantiene la distinzione tra cigd per le unità produttive ubicate nel Comune di Vò Euganeo e cigd per le aziende ubicate in tutti gli altri comuni del Veneto per tutti datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’accordo Regione Veneto del 20 marzo infatti premette di assicurare la cigd del DL 9/2020 per l’anno 2020 pur in mancanza di una norma di raccordo tra il DL 9/2020 e il DL 18/2020.
Il messaggio Inps n. 1287 del 20 marzo 2020, nel commentare la disciplina della cigd di cui all’art. 22 DL 18/2020 precisa che “La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e per la c.d. «zona rossa»” (ossia per i comuni individuati dall’allegato 1 del DPCM 1.3.2020, tra cui, Vò Euganeo).
Parimenti, la Circolare Inps 47/2020, nel richiamare l’art. 22, comma 7, DL 18/2020 sopra citato, chiarisce che “la prestazione di cui al medesimo articolo [l’art. 22] (…) sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici per le Regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, di cui agli artt. 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”.
In sostanza, dai chiarimenti dell’Inps si evince che la cigd disciplinata dal DL 18/2020 per l’intero territorio nazionale si aggiunge rispetto alla cigd adottata dalle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in base al DL 9/2020.
Cigd per Vò Euganeo (art. 15 DL 9/2020)
L’accordo Regione Veneto del 20 marzo ribadisce che le aziende beneficiare della cigd di cui all’art. 15 DL 9/2020 sono le medesime previste dall’accordo del 10 marzo e per la durata massima di 3 mesi pari, non più a 90 giorni (come previsto nell’accordo del 10 marzo), ma a 13 settimane (computandola quindi a settimane anziché a giorni).
Cigd per tutti gli altri Comuni del Veneto (art. 17 DL 9/2020)
L’accordo Regione Veneto del 20 marzo ribadisce che le aziende beneficiare della cigd di cui all’art. 17 DL 9/2020 sono le medesime previste dall’accordo del 10 marzo, previa la fruizione delle ferie arretrate e per la durata massima di 1 mese pari, non più a 30 giorni (come previsto nell’accordo del 10 marzo), ma a 4 settimane (computandola quindi a settimane anziché a giorni).
Cigd per tutto il territorio nazionale (art. 22 DL 18/2020)
L’accordo della Regione Veneto del 20 marzo ribadisce che possono accedere alle cigd i datori del lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’accordo regionale in esame dispone che il riconoscimento della cigd sia subordinato alla previa fruizione delle ferie arretrate e sia conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso.
Sul punto la Circolare Inps 47/2020 precisa che, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra diversi settori, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento della domanda.
La concessione del trattamento è subordinata al rispetto della procedura sindacale regolata dallo steso accordo regionale.
La cigd può essere riconosciuta retroattivamente dal 23 febbraio 2020 per un massimo di ulteriori 9 settimane (ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi degli artt. 15 e 17 DL 9/2020).
Condizioni per l’accesso alla cigd di cui all’art. 1 dell’accordo 20 marzo (e, dunque, per la cigd ex artt. 15 e 17 DL 9/2020 e 22 DL 18/2020)
Fermo restando che in linea generale hanno diritto di accesso alla cigd i datori di lavoro esclusi dall’applicazione degli ammortizzatori sociali ordinari (cigo, cigs e fondi di solidarietà) di cui al D. Lgs. 148/2015 e, dopo il 17 marzo 2020, da quelli previsti dagli artt. 19, 20 e 21 DL 18/2020, possono accedere alla cigd anche i seguenti ulteriori soggetti:
- i datori di lavoro privati che hanno esaurito i periodi di cigo, cigs e assegno ordinario di cui al D. Lgs. 148/2015 nonché i periodi delle integrazioni salariali previste dagli artt. 19, 20 e 21 DL 18/2020;
- i datori di lavoro che, non disponendo di altri ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di cigs, limitatamente al periodo dal 23.2.2020 alla data di decorrenza della cigs stessa;
- i datori di lavoro che hanno presentato domanda per gli ammortizzatori sociali di cui agli artt. 19, 20 e 21 DL 18/2020 che è stata respinta dall’Inps per carenza di risorse;
- i datori di lavoro subentrati in un contratto di appalto dopo il 23.2.2020 limitatamente ai lavoratori passati alle proprie dipendenze per effetto del subentro;
- i datori di lavoro del settore terziario con più di 50 dipendenti che non possono attivare la cigs per la causale COVID-19.
Lavoratori beneficiari della cigd (sempre per la cigd ex DL 9/2020 e DL 18/2020)
Come nell’accordo precedente del 10 marzo e ferma restando sempre la sussistenza del contratto di lavoro subordinato al 23.2.2020, posso beneficiare della cigd:
- operai, impiegati e quadri (rimangono sempre esclusi i dirigenti);
- apprendisti;
- soci di cooperative con contratto di lavoro subordinato;
- lavoratori somministrati (non coperti dal trattamento di integrazione salariale – TIS quando gli altri lavoratori della medesima unità produttiva beneficino di ammortizzatori sociali ordinari o in deroga);
- lavoratori a domicilio in mono-committenza;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori agricoli.
Per la determinazione delle ore integrabili ai lavoratori intermittenti e ai lavoratori agricoli l’accordo del 20 marzo rinvia alle Linee guida.
Accordo sindacale per i datori di lavoro diversi da quelli che beneficiano della cigd ex art. 15 DL 9/2020
Sul punto, l’accordo del 20 marzo ricalca quanto già previsto nell’accordo del 10 marzo con l’unica differenza che il termine per esperire la procedura sindacale passa da 5 a 3 giorni (come previsto anche dall’art 22 DL 18/2020).
Linee guida per l’applicazione della cassa integrazione in deroga del Veneto
Le linee guida riprendono in buona parte quanto già regolamentato con gli accordi quadro del 10 e del 20 marzo 2020, pertanto ci si limita a rilevare le precisazioni rispetto a quanto già esposto sopra.
Lavoratori beneficiari
Si specifica che:
- per i lavoratori a domicilio in mono-committenza, la domanda di cigd deve essere presentata dal committente;
- il requisito richiesto per i lavoratori somministrati ossia l’assenza di trattamento di integrazione salariale (TIS) deve essere verificato presso l’agenzia di somministrazione in quanto datore di lavoro dei lavoratori in questione;
- ai lavoratori intermittenti il trattamento è concesso nella misura della media della giornate effettivamente lavorate negli ultimi 12 mesi o comunque dalla data di assunzione se prima dei 12 mesi (criterio questo richiamato anche nella Circolare Inps 47/2020);
- ai lavoratori agricoli il trattamento è concesso sulla base delle giornate non lavorate durante il periodo di cigd richiesto.
Rimangono espressamente esclusi i dirigenti; i lavoratori domestici e i soci di cooperativa privi di rapporto di lavoro.
Condizioni per l’accesso alla cigd
Le linee guida dopo aver ribadito che possono accedere a detto ammortizzatore, in linea generale, i datori di lavoro cui non si applichino gli ammortizzatori sociali ordinari di cui al D. Lgs. 148/2015, di cui agli artt. 19, 20 e 21 DL 18/2020 e di cui agli artt. 8 e 14 Legge 457/1972 (disciplinanti l’integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato), aggiungono che vi possono accedere anche:
- i datori di lavoro privati che hanno esaurito gli ammortizzatori sociali ordinari, quelli di cui al DL 18/2020 e quelli di cui agli artt. 8 e 14 Legge 457/1972;
- i datori di lavoro artigiani non edili ad esaurimento del trattamento di cui al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA);
- i datori di lavoro che, non disponendo di altri ammortizzatori sociali, hanno avviato la procedura di cigs limitatamente al periodo dal 23.2.2020 alla data di decorrenza della cigs;
- i datori di lavoro del settore privato che hanno presentato domande per gli ammortizzatori sociali di cui agli 19, 20 e 21 DL 18/2020 e che sono state respinte dall’Inps per carenza di risorse;
- i datori di lavoro del settore privato subentrati in un appalto dopo il 23.2.2020 limitatamente ai lavoratori che nel cambio appalto sono passati alle loro dipendenze;
- i datori di lavoro del settore terziario con più di 50 dipendenti che non possono attivare la cigs per la causale crisi aziendale dovuta all’emergenza COVID-19.
Ad esclusione della cigd di cui all’art. 15 DL 9/2020 (datori di lavoro e lavoratori ubicati a Vò Euganeo), il datore di lavoro utilizzerà preferibilmente le ferie arretrate (anni precedenti al 2020) prima di accedere alla cigd (sembra, quindi, essere venuto meno l’obbligo di fruizione delle ferie arretrate).
Sempre ad esclusione della fattispecie di cui all’art. 15 DL 9/2020, il riconoscimento della cigd è subordinato alla procedura sindacale.
Misura del trattamento
Si considera usufruita una settimana allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 6 giorni o 5 giorni (nel caso di settimana corta).
Durata del trattamento
- per la cigd ex art. 15 DL 9/2020 (Vò Euganeo): la durata massima del trattamento di integrazione consuntivabile nell’anno è di 22 settimane (13 previste dall’art. 15 DL 9/2020 più 9 previste dall’art. 22 DL 18/2020);
- per la cigd ex artt. 17 DL 9/2020 e 22 DL 18/2020: la durata massima del trattamento di integrazione consuntivabile nell’anno è di 13 settimane (4 previste dal DL 9/2020 e 9 previste dal DL 18/2020).
Procedura di consultazione sindacale e informativa
- i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 15 DL 9/2020 sono dispensati dalla procedura sindacale;
- i datori di lavoro cui si applicano gli artt. 17 DL 9/2020 e 22 DL 18/2020 possono accedere alla cigd previo accordo con le OO.SS. dei lavoratori comparativamente più rappresentative (la consultazione potrà esaurirsi in sede aziendale anche per i datori di lavoro con più sedi operative in Veneto).
La procedura sindacale si svolge in forma semplificata:
- invio da parte del datore di lavoro, tramite e-mail, pec, fax o altro canale telematico, di una informativa alle OO.SS. e alle RSA/RSU ove presenti;
- la suddetta informativa deve contenere tutti gli elementi utili a quantificare la spesa (numero lavoratori coinvolti, periodo richiesto, ore stimate di cigd e modalità della sospensione);
- la procedura sindacale deve esaurirsi entro 3 giorni lavorativi;
- decorso il termine di 3 giorni, il datore di lavoro potrà presentare la domanda di cigd allegando prova documentale dell’invio della informativa alle OO.SS.;
- se invece l’esame congiunto ha luogo alla domanda di cigd dovrà essere allegato il verbale di accordo sottoscritto dall’impresa, dalle OO.SS e dalle RSA/RSU ove presenti.
Le Linee guida così come anche l’accordo regionale sembrano subordinare la concessione della cigd all’effettivo raggiungimento di un accordo tra datore di lavoro e OO.SS.. La precisazione fatta circa la mancata definizione di tale accordo, infatti, sembra afferire soltanto all’ipotesi in cui le OO.SS. non richiedano l’esame congiunto in quanto, in caso di mancato accordo sindacale, l’accordo regionale richiede che l’azienda alleghi alla domanda soltanto la prova documentale dell’invio della informativa e non anche quella di espletamento senza esito positivo dell’esame congiunto. Rileva poi il dato che l’art. 22, comma 6, DL 18/2020 escluda per la cigd l’applicazione dell’art. 19, comma 2, primo periodo dello stesso DL laddove si afferma, con riferimento a cigo e assegno ordinario, che i datori di lavoro che presentano la domanda di ammortizzatore sociale sono dispensati dall’osservanza dell’art. 14 D. Lgs. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione dell’informativa. Ossia di una norma dalla quale è chiaro che ai fini dell’accoglimento della domanda dell’ammortizzatore ciò che è richiesto è l’esame congiunto ma non anche necessariamente la sottoscrizione di un accordo.
La domanda di cigd
La domanda deve essere presentata anche retroattivamente in via telematica (sul portale CO Veneto) corredata dell’accordo o dell’informativa alle OO.SS. entro il termine perentorio:
- di 40 giorni di calendario dal 27 marzo 2020 per le domande di cigd decorrenti sino a tale data;
- per cigd decorrenti dal 28 marzo 2020 in poi il termine di 40 giorni decorre dalla data di avvio della procedura sindacale (se richiesta) o dalla data di inizio della cigd (solo per le aziende e i lavoratori ubicati a Vò Euganeo);
- nei casi di datori di lavoro cui si applicano gli artt. 17 DL 9/2020 e 22 DL 18/2020, le domande dovranno essere presentate per un arco temporale massimo di 2 mesi, a partire dal 23 febbraio 2020, indicando il fabbisogno presunto in ore, fino ad esaurimento delle settimane disponibili. Nel caso in cui non siano esaurite tutte le settimane potrà essere presentata una nuova domanda;
- la domanda deve contenere la data dell’accordo sindacale o dell’informativa inviata alle OO.SS., il periodo e la durata complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti;
- ciascuna domanda di cigd dovrà riguardare un numero minimo di 1 settimana, pari a 7 giorni consecutivi, compresi il sabato e la domenica, a prescindere dal giorno della settimana di inizio. Nel caso di un numero maggiore di settimane sarà per un numero di giorni multiplo di 7.
Istruttoria della domanda e concessione della autorizzazione
Le domande saranno valutate e autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie.
La cigd è concessa con decreto dalla Regione.
Le autorizzazioni della Regione Veneto saranno concesse dalla Direzione Lavoro della Regione secondo l’ordine cronologico di inoltro della domanda.
Le Regioni inviano all’Inps entro 48 ore dall’adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari la cui efficacia è comunque subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
L’Istituto provvede poi all’erogazione.
L’istituto provvede, altresì, al monitoraggio della spesa. Al superamento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni e le Province autonome non potranno più emettere provvedimenti concessori.